Art. 41 n. 3 CP; revoca della sospensione condizionale della pena. Qualora il condannato non abbia tenuto buona condotta, pur essendo stata adottata nei suoi confronti una prima decisione con cui si è rinunciato a ordinare la revoca della sospensione condizionale della pena, il giudice chiamato in seguito a pronunciarsi nuovamente sulla revoca può ordinarla soltanto se la condotta già considerata in occasione della prima decisione lo giustifichi in relazione con i nuovi elementi.
39. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 25. August 1977 i.S. O. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern
Art. 41 ch. 3 CP. Révocation du sursis. Lorsque le condamné ne s'est pas amendé, nonobstant une première décision renonçant à ordonner la révocation du sursis, le juge qui doit se prononcer à nouveau sur la révocation du sursis ne peut ordonner celle-ci que si le comportement déjà pris en considération lors de la première décision, en relation avec les nouveaux éléments, le justifie.
Art. 41 n. 3 CP; revoca della sospensione condizionale della pena. Qualora il condannato non abbia tenuto buona condotta, pur essendo stata adottata nei suoi confronti una prima decisione con cui si è rinunciato a ordinare la revoca della sospensione condizionale della pena, il giudice chiamato in seguito a pronunciarsi nuovamente sulla revoca può ordinarla soltanto se la condotta già considerata in occasione della prima decisione lo giustifichi in relazione con i nuovi elementi.