Art. 1 e 5 dell'ordinanza federale 19 luglio 1960 concernente lo sdoganamento di veicoli stradali. 1. Ha diritto allo sdoganamento intermedio del veicolo, in franchigia e senza documenti doganali, solo chi lo importa temporaneamente e per usarlo in proprio. Nozione di "bisogni propri" nel senso dell'art. 1 cpv. 1 dell'anzidetta ordinanza (consid. 2). 2. Chi importa dei veicoli per proporli in vendita deve sdoganarli al confine a meno che adempia le condizioni dello sdoganamento intermedio con carta di passo (consid. 3). 3. Nozione di partecipazione ad una contravenzione doganale (consid. 4).
56. Sentenza 12 ottobre 1973 della Corte di cassazione penale nella causa Procuratore pubblico sottocenerino contro Mohler.
Art. 1 et 5 de l'OF du 19 juillet 1960 sur le dédouanement intérimaire des véhicules routiers. 1. Le droit au dédouanement intérimaire d'un véhicule routier, sans frais et sans titre douanier, appartient exclusivement à celui qui procède à l'importation temporaire pour ses besoins propres. Définition des "besoins propres" au sens de l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance (consid. 2). 2. Celui qui importe un véhicule pour le revendre, doit le dédouaner à la frontière, à moins qu'il ne remplisse les conditions d'un dédouanement intérimaire avec passavant (consid. 3). 3. Participation à une contravention douanière (consid. 4).
Art. 1 e 5 dell'ordinanza federale 19 luglio 1960 concernente lo sdoganamento di veicoli stradali. 1. Ha diritto allo sdoganamento intermedio del veicolo, in franchigia e senza documenti doganali, solo chi lo importa temporaneamente e per usarlo in proprio. Nozione di "bisogni propri" nel senso dell'art. 1 cpv. 1 dell'anzidetta ordinanza (consid. 2). 2. Chi importa dei veicoli per proporli in vendita deve sdoganarli al confine a meno che adempia le condizioni dello sdoganamento intermedio con carta di passo (consid. 3). 3. Nozione di partecipazione ad una contravenzione doganale (consid. 4).