BGE 91 I 290
Imposta per la difesa nazionale: Una riserva tacita in merce, costituita prima del periodo di computo di cui si tratta, e in essomantenuta per il medesimo importo, nella misura in cui le provviste sono state completate, non può essere calcolata come profitto conseguito in tale periodo (cambiamento della giurisprudenza).
16 novembre 2007·Volume 91·I·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE
45. Auszug aus dem Urteil vom 4. Juni 1965 i.S. X. gegen Steuerrekurskommission des Kantons Graubünden.
FR
Impôt pour la défense nationale: On ne doit pas compter comme bénéfice réalisé pendant la période de calcul une réserve tacite, constituée sur le stock de marchandises dès avant cette période et maintenue pendant celle-ci pour le même montant dans la mesure où le stock a été complété (changement de jurisprudence).
IT
Imposta per la difesa nazionale: Una riserva tacita in merce, costituita prima del periodo di computo di cui si tratta, e in essomantenuta per il medesimo importo, nella misura in cui le provviste sono state completate, non può essere calcolata come profitto conseguito in tale periodo (cambiamento della giurisprudenza).