Art. 276 e 285 CC; mantenimento del figlio; ripartizione dell'eccedenza in caso di figli di genitori non coniugati. Riepilogo della giurisprudenza sul metodo concreto a due fasi con ripartizione dell'eccedenza (consid. 2.4-2.6). Se soltanto un genitore è tenuto a versare il contributo di mantenimento, il calcolo viene effettuato tra questo genitore e i figli beneficiari del contributo. Un'eccedenza che rimane dopo aver coperto il minimo vitale del diritto di famiglia viene ripartita (nella proporzione di due a uno) tra tale genitore e i figli (consid. 2.7).
53. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 276 et 285 CC; entretien de l'enfant; répartition de l'excédent d'enfants de parents non mariés. Résumé de la jurisprudence relative à la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent (consid. 2.4-2.6). Lorsque l'entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent, le calcul a lieu entre ce parent et les enfants à charge. Tout excédent restant après la couverture du minimum vital selon le droit de la famille est réparti entre lui (grosse tête) et les enfants (petites têtes) (consid. 2.7).
Art. 276 e 285 CC; mantenimento del figlio; ripartizione dell'eccedenza in caso di figli di genitori non coniugati. Riepilogo della giurisprudenza sul metodo concreto a due fasi con ripartizione dell'eccedenza (consid. 2.4-2.6). Se soltanto un genitore è tenuto a versare il contributo di mantenimento, il calcolo viene effettuato tra questo genitore e i figli beneficiari del contributo. Un'eccedenza che rimane dopo aver coperto il minimo vitale del diritto di famiglia viene ripartita (nella proporzione di due a uno) tra tale genitore e i figli (consid. 2.7).