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BGE 88 IV 145

Art. 179 cpv. 2 CP. 1. Trae profitto dei fatti di cui ha preso cognizione aprendo il plico chiunque se ne avvalga per ricavarne un vantaggio qualsiasi, anche se non pecuniario (consid. 3 a). 2. Quando un subordinato apre un plico in virtù di un mandato generale conferitogli o della tolleranza della direzione dell'azienda, l'atto dev'essere imputato al superiore responsabile che ha divulgato i fatti a lui noti grazie all'apertura del plico o che ne ha tratto profitto, come se avesse agito personalmente (consid. 3 b).

16 novembre 2007·Volume 88·IV·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

36. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 9. November 1962 i.S. Burkhalter und Kaufmann gegen Lorenzi und Reischmann.

FR

Art. 179 al 2 CP. 1. Tire profit des faits dont il a pris connaissance en ouvrant le pli celui qui les utilise pour en tirer un avantage, quel qu'il soit, même non pécuniaire (consid. 3 a). 2. Lorsqu'un subordonné ouvre un pli en vertu d'un mandat général à lui conféré ou avec la tolérance de la direction de l'entreprise, l'acte doit être imputé au supérieur responsable qui aura divulgué les faits à lui connus grâce au pli ouvert ou qui en aura tiré profit, comme si ce supérieur avait agi lui-même (consid. 3 b).

IT

Art. 179 cpv. 2 CP. 1. Trae profitto dei fatti di cui ha preso cognizione aprendo il plico chiunque se ne avvalga per ricavarne un vantaggio qualsiasi, anche se non pecuniario (consid. 3 a). 2. Quando un subordinato apre un plico in virtù di un mandato generale conferitogli o della tolleranza della direzione dell'azienda, l'atto dev'essere imputato al superiore responsabile che ha divulgato i fatti a lui noti grazie all'apertura del plico o che ne ha tratto profitto, come se avesse agito personalmente (consid. 3 b).

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