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BGE 88 III 140

Esecuzione del sequestro. Nel caso in cui una società anonima abbia emesso azioni al portatore, il diritto dell'azionista (debitore) a una parte del provento della liquidazione della società non può essere sequestrato separatamente dalle azioni medesime. Lo stesso dicasi quando la società si trova in fallimento.

16 novembre 2007·Volume 88·III·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

22. Entscheid vom 22. Dezember 1962 i.S. Mantello.

FR

Exécution du séquestre. Lorsqu'une société anonyme a émis des actions au porteur, le droit de l'actionnaire (débiteur) à une part du produit de la liquidation de la société ne peut être séquestréséparément des actions elles-mêmes. Il en va de même si la société est en faillite.

IT

Esecuzione del sequestro. Nel caso in cui una società anonima abbia emesso azioni al portatore, il diritto dell'azionista (debitore) a una parte del provento della liquidazione della società non può essere sequestrato separatamente dalle azioni medesime. Lo stesso dicasi quando la società si trova in fallimento.

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