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BGE 139 II 7

Art. 6 LL; art. 26 OLL 3; art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU; impiego di un programma spia per la sorveglianza dell'attività informatica di un funzionario; utilizzazione di prove acquisite illecitamente e ponderazione degli interessi; destituzione. L'impiego clandestino di un programma spia per verificare il sospetto che un funzionario abusi degli strumenti informatici messigli a disposizione per scopi estranei ai suoi doveri di servizio è vietato (art. 26 cpv. 1 OLL 3) o quantomeno sproporzionato (art. 26 cpv. 2 OLL 3; consid. 5.5-5.5.4). Ponderazione tra l'interesse pubblico alla ricerca della verità e quello privato del funzionario alla tutela della propria personalità (consid. 6). Accertata l'inutilizzabilità del mezzo di prova acquisito illecitamente, cade il fondamento stesso della destituzione (consid. 7).

8 aprile 2018·Volume 139·II·Dossier: 8C_448/2012·1 visualizzazioni
DE

2. Estratto della sentenza della I Corte di diritto sociale nella causa Consorzio protezione civile Z. contro X. (ricorso in materia di diritto pubblico)

FR

Art. 6 LTr; art. 26 OLT 3; art. 29 al. 1 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; installation d'un logiciel espion destiné à surveiller les opérations informatiques d'un fonctionnaire; utilisation de preuves obtenues de manière illicite et pesée des intérêts; licenciement. L'emploi subreptice d'un logiciel espion destiné à vérifier le soupçon qu'un fonctionnaire abuse à des fins étrangères à ses devoirs de fonction des ressources informatiques mises à sa disposition est une mesure prohibée (art. 26 al. 1 OLT 3) ou pour le moins disproportionnée (art. 26 al. 2 OLT 3; consid. 5.5-5.5.4). Pondération entre l'intérêt public à la recherche de la vérité et l'intérêt privé du fonctionnaire à la protection de sa propre personnalité (consid. 6). Le moyen de preuve obtenu de manière illicite étant jugé inutilisable en procédure, le licenciement se révèle infondé (consid. 7).

IT

Art. 6 LL; art. 26 OLL 3; art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU; impiego di un programma spia per la sorveglianza dell'attività informatica di un funzionario; utilizzazione di prove acquisite illecitamente e ponderazione degli interessi; destituzione. L'impiego clandestino di un programma spia per verificare il sospetto che un funzionario abusi degli strumenti informatici messigli a disposizione per scopi estranei ai suoi doveri di servizio è vietato (art. 26 cpv. 1 OLL 3) o quantomeno sproporzionato (art. 26 cpv. 2 OLL 3; consid. 5.5-5.5.4). Ponderazione tra l'interesse pubblico alla ricerca della verità e quello privato del funzionario alla tutela della propria personalità (consid. 6). Accertata l'inutilizzabilità del mezzo di prova acquisito illecitamente, cade il fondamento stesso della destituzione (consid. 7).

Vedi sentenza: 8C 448/2012: Pubblico amministrazione
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