Cooperativa d'abitazione; contratto di locazione concluso dalla cooperativa con il socio-conduttore; relazione fra la disdetta della locazione da parte della società cooperativa e l'esclusione dalla società. Qualora il rapporto corporativo, che lega il socio-conduttore e la cooperativa d'abitazione, e il rapporto obbligatorio, che risulta dalla conclusione del contratto di locazione fra la società cooperativa e il socio-conduttore, non siano stati abbinati mediante un accordo specifico delle parti, la società cooperativa può disdire il contratto di locazione senza escludere il socio inquilino dalla società; è tuttavia necessario che il motivo della disdetta possa permettere anche l'esclusione dalla cooperativa (consid. 2.1-2.4). La persistente mancanza di riguardo verso i vicini, che permette la disdetta straordinaria della locazione (art. 257f cpv. 3 CO), configura anche, nel diritto della società cooperativa, una violazione dell'obbligo di fedeltà del socio (art. 866 CO), suscettibile di giustificare l'esclusione dalla cooperativa per motivi gravi (art. 846 cpv. 2 CO) (consid. 2.5).
8. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause H.X. et F.X. contre Société Y. (recours en matière civile)
Coopérative d'habitation; contrat de bail à loyer conclu entre la coopérative et le coopérateur-locataire; relation entre la résiliation du bail par la société coopérative et l'exclusion de la société. Lorsque le rapport corporatif, qui lie le coopérateur-locataire et la coopérative d'habitation, et le rapport d'obligation, qui résulte de la conclusion d'un bail entre la société coopérative et le coopérateur-locataire, n'ont pas été couplés par un accord spécifique des parties, la société coopérative peut résilier le bail sans exclure le coopérateur-locataire de la société, pour autant toutefois que le motif du congé permette aussi l'exclusion de la coopérative (consid. 2.1-2.4). Le manque persistant d'égards envers les voisins, qui permet la résiliation extraordinaire du bail (art. 257f al. 3 CO), constitue également, en droit de la société coopérative, une violation du devoir de fidélité (art. 866 CO) autorisant l'exclusion de la coopérative pour justes motifs (art. 846 al. 2 CO) (consid. 2.5).
Cooperativa d'abitazione; contratto di locazione concluso dalla cooperativa con il socio-conduttore; relazione fra la disdetta della locazione da parte della società cooperativa e l'esclusione dalla società. Qualora il rapporto corporativo, che lega il socio-conduttore e la cooperativa d'abitazione, e il rapporto obbligatorio, che risulta dalla conclusione del contratto di locazione fra la società cooperativa e il socio-conduttore, non siano stati abbinati mediante un accordo specifico delle parti, la società cooperativa può disdire il contratto di locazione senza escludere il socio inquilino dalla società; è tuttavia necessario che il motivo della disdetta possa permettere anche l'esclusione dalla cooperativa (consid. 2.1-2.4). La persistente mancanza di riguardo verso i vicini, che permette la disdetta straordinaria della locazione (art. 257f cpv. 3 CO), configura anche, nel diritto della società cooperativa, una violazione dell'obbligo di fedeltà del socio (art. 866 CO), suscettibile di giustificare l'esclusione dalla cooperativa per motivi gravi (art. 846 cpv. 2 CO) (consid. 2.5).