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Droit des contrats

13 gennaio 2010·FR·Reiezione·Sentenza di principio·DTF·BGE 136 III 65·13·4,138 parole·~21 min

Regesto

Cooperativa d'abitazione; contratto di locazione concluso dalla cooperativa con il socio-conduttore; relazione fra la disdetta della locazione da parte della società cooperativa e l'esclusione dalla società. Qualora il rapporto corporativo, che lega il socio-conduttore e la cooperativa d'abitazione, e il rapporto obbligatorio, che risulta dalla conclusione del contratto di locazione fra la società cooperativa e il socio-conduttore, non siano stati abbinati mediante un accordo specifico delle parti, la società cooperativa può disdire il contratto di locazione senza escludere il socio inquilino dalla società; è tuttavia necessario che il motivo della disdetta possa permettere anche l'esclusione dalla cooperativa (consid. 2.1-2.4). La persistente mancanza di riguardo verso i vicini, che permette la disdetta straordinaria della locazione (art. 257f cpv. 3 CO), configura anche, nel diritto della società cooperativa, una violazione dell'obbligo di fedeltà del socio (art. 866 CO), suscettibile di giustificare l'esclusione dalla cooperativa per motivi gravi (art. 846 cpv. 2 CO) (consid. 2.5).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Articoli di legge (25)

art. 105 al. 1 LTFart. 106 al. 2 LTFart. 90 LTFart. 100 al. 1 LTFart. 42 LTFart. 97 al. 1 LTFart. 95 LTFart. 105 al. 2 LTFart. 106 al. 1 LTFart. 107 al. 1 LTFart. 72 al. 1 LTFart. 99 al. 1 LTFart. 4 CCart. 75 LTFart. 76 al. 1 LTFart. 108 al. 1 let. b LTFart. 99 al. 2 LTFart. 74 al. 1 let. a LTFart. 271a al. 1 let. e COart. 257f al. 3 COart. 257f COart. 19 COart. 846 al. 3 COart. 846 al. 2 COart. 866 CO

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