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BGE 135 IV 12

Aspetto soggettivo della falsità ideologica in documenti (art. 251 CP). Chi consapevolmente firma dei documenti senza averli letti non può prevalersi del fatto di non essere a conoscenza del loro esatto contenuto. Chi sa di non sapere non commette nessun errore (consid. 2.3.1). Non è tuttavia possibile concludere che l'autore ha preso in considerazione e accettato di commettere una falsità ideologica in documenti, senza esaminare ciò che egli sapeva (consid. 2.3.2). Tra gli elementi da cui è possibile dedurre che l'agente ha preso in considerazione il reato figurano l'importanza dell'esposizione a pericolo di interessi altrui, il rischio concreto che l'evento si realizzi nonché i moventi dell'autore (consid. 2.3.3).

24 giugno 2014·Volume 135·IV·Dossier: 6B_346/2008·1 visualizzazioni
DE

3. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. K.B. und Mitb. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Eléments constitutifs subjectifs du faux dans les titres (art. 251 CP). Celui qui signe consciemment des documents qu'il n'a pas lus, ne peut arguer de sa méconnaissance de leur contenu exact. Celui qui sait qu'il ne sait rien, ne se trompe pas (consid. 2.3.1). On ne saurait toutefois, sans examen de la connaissance de l'auteur, conclure à une acceptation d'un faux dans les titres (consid. 2.3.2). Peuvent constituer des indices d'une acceptation, l'importance de la mise en danger des intérêts d'autrui, le risque concret de réalisation du résultat et les motifs de l'auteur (consid. 2.3.3).

IT

Aspetto soggettivo della falsità ideologica in documenti (art. 251 CP). Chi consapevolmente firma dei documenti senza averli letti non può prevalersi del fatto di non essere a conoscenza del loro esatto contenuto. Chi sa di non sapere non commette nessun errore (consid. 2.3.1). Non è tuttavia possibile concludere che l'autore ha preso in considerazione e accettato di commettere una falsità ideologica in documenti, senza esaminare ciò che egli sapeva (consid. 2.3.2). Tra gli elementi da cui è possibile dedurre che l'agente ha preso in considerazione il reato figurano l'importanza dell'esposizione a pericolo di interessi altrui, il rischio concreto che l'evento si realizzi nonché i moventi dell'autore (consid. 2.3.3).

Vedi sentenza: 6B 346/2008: Straftaten
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