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Straftaten

27 novembre 2008·DE·Reiezione parziale·Sentenza di principio·DTF·BGE 135 IV 12·12·5,443 parole·~27 min

Regesto

Aspetto soggettivo della falsità ideologica in documenti (art. 251 CP). Chi consapevolmente firma dei documenti senza averli letti non può prevalersi del fatto di non essere a conoscenza del loro esatto contenuto. Chi sa di non sapere non commette nessun errore (consid. 2.3.1). Non è tuttavia possibile concludere che l'autore ha preso in considerazione e accettato di commettere una falsità ideologica in documenti, senza esaminare ciò che egli sapeva (consid. 2.3.2). Tra gli elementi da cui è possibile dedurre che l'agente ha preso in considerazione il reato figurano l'importanza dell'esposizione a pericolo di interessi altrui, il rischio concreto che l'evento si realizzi nonché i moventi dell'autore (consid. 2.3.3).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in tedesco

Articoli di legge (16)

Art. 106 Abs. 2 BGGArt. 66 Abs. 1 BGGArt. 105 Abs. 1 BGGArt. 106 Abs. 1 BGGArt. 29 Abs. 2 BVArt. 12 Abs. 2 StGBArt. 8 BVArt. 42 StGBArt. 251 Ziff. 1 Abs. 1 StGBart. 53 CPArt. 13 StGBArt. 318 StGBArt. 53 StGBArt. 53 lit. a StGBArt. 53 lit. b StGBArt. 53 Wiedergutmachung

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