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BGE 135 I 113

Art. 10 cpv. 1 Cost.; art. 2 n. 1 CEDU; art. 347 cpv. 2 lett. b CP; art. 82 lett. a, art. 83 lett. e, art. 86 cpv. 2 e 3, art. 114 LTF; art. 38 della legge zurighese sul Gran Consiglio; diritto alla vita; autorizzazione a procedere penalmente nei confronti di un giudice cantonale. La decisione di un'autorità politica relativa all'autorizzazione ad aprire un'inchiesta penale contro un giudice cantonale può essere impugnata con ricorso sussidiario in materia costituzionale (consid. 1). Il diritto alla vita da un lato è concepito come un diritto di difesa nei confronti dello Stato e dall'altro obbliga quest'ultimo a garantire per quanto possibile la tutela dei suoi cittadini, a far luce sui delitti contro la vita e a perseguire i loro autori (consid. 2.1). In caso di reati di omicidio, i privilegi concessi nell'ambito del perseguimento penale si contrappongono al diritto alla vita. È pertanto necessario ponderare gli interessi al perseguimento penale e quelli che vi si oppongono. A prescindere dal diritto procedurale applicabile, nella procedura di autorizzazione sia all'accusato (privilegiato) che ai congiunti della vittima vanno riconosciuti i diritti di parte (consid. 2.2 e 2.3).

24 giugno 2014·Volume 135·I·Dossier: 6B_413/2008·1 visualizzazioni
DE

14. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. A.X. und Y. gegen Z. und Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (subsidiäre Verfassungsbeschwerde)

FR

Art. 10 al. 1 Cst.; art. 2 par. 1 CEDH; art. 347 al. 2 let. b CP; art. 82 let. a, art. 83 let. e, art. 86 al. 2 et 3, art. 114 LTF; art. 38 de la loi zurichoise sur le Parlement; droit à la vie; autorisation de poursuivre pénalement un juge cantonal. La décision d'une autorité politique relative à l'autorisation d'ouvrir une enquête pénale à l'encontre d'un juge cantonal peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire (consid. 1). Le droit à la vie offre d'une part une protection à l'encontre de l'Etat et, d'autre part, impose à celui-ci l'obligation d'assurer dans la mesure du possible la protection de ses citoyens, d'enquêter sur les infractions contre la vie et de poursuivre leurs auteurs (consid. 2.1). S'agissant d'infractions contre la vie, tout privilège concédé dans le cadre de la poursuite pénale s'oppose au droit à la vie. Par conséquent, l'Etat doit mettre en balance les intérêts à ce que la poursuite pénale soit entreprise et ceux à ce qu'il lui soit fait obstacle. Ainsi, dans le cadre de la procédure d'autorisation, il doit, quelle que soit la procédure applicable, garantir que tant l'accusé (privilégié) que les proches de la victime bénéficient des droits reconnus aux parties (consid. 2.2 et 2.3).

IT

Art. 10 cpv. 1 Cost.; art. 2 n. 1 CEDU; art. 347 cpv. 2 lett. b CP; art. 82 lett. a, art. 83 lett. e, art. 86 cpv. 2 e 3, art. 114 LTF; art. 38 della legge zurighese sul Gran Consiglio; diritto alla vita; autorizzazione a procedere penalmente nei confronti di un giudice cantonale. La decisione di un'autorità politica relativa all'autorizzazione ad aprire un'inchiesta penale contro un giudice cantonale può essere impugnata con ricorso sussidiario in materia costituzionale (consid. 1). Il diritto alla vita da un lato è concepito come un diritto di difesa nei confronti dello Stato e dall'altro obbliga quest'ultimo a garantire per quanto possibile la tutela dei suoi cittadini, a far luce sui delitti contro la vita e a perseguire i loro autori (consid. 2.1). In caso di reati di omicidio, i privilegi concessi nell'ambito del perseguimento penale si contrappongono al diritto alla vita. È pertanto necessario ponderare gli interessi al perseguimento penale e quelli che vi si oppongono. A prescindere dal diritto procedurale applicabile, nella procedura di autorizzazione sia all'accusato (privilegiato) che ai congiunti della vittima vanno riconosciuti i diritti di parte (consid. 2.2 e 2.3).

Vedi sentenza: BGE 135 I 113: Strafrecht (allgemein)
BGE 135 I 113 — Swissrulings