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Strafrecht (allgemein)

6 febbraio 2009·DE·Accoglimento·Sentenza di principio·DTF·BGE 135 I 113·13·1,534 parole·~8 min

Regesto

Art. 10 cpv. 1 Cost.; art. 2 n. 1 CEDU; art. 347 cpv. 2 lett. b CP; art. 82 lett. a, art. 83 lett. e, art. 86 cpv. 2 e 3, art. 114 LTF; art. 38 della legge zurighese sul Gran Consiglio; diritto alla vita; autorizzazione a procedere penalmente nei confronti di un giudice cantonale. La decisione di un'autorità politica relativa all'autorizzazione ad aprire un'inchiesta penale contro un giudice cantonale può essere impugnata con ricorso sussidiario in materia costituzionale (consid. 1). Il diritto alla vita da un lato è concepito come un diritto di difesa nei confronti dello Stato e dall'altro obbliga quest'ultimo a garantire per quanto possibile la tutela dei suoi cittadini, a far luce sui delitti contro la vita e a perseguire i loro autori (consid. 2.1). In caso di reati di omicidio, i privilegi concessi nell'ambito del perseguimento penale si contrappongono al diritto alla vita. È pertanto necessario ponderare gli interessi al perseguimento penale e quelli che vi si oppongono. A prescindere dal diritto procedurale applicabile, nella procedura di autorizzazione sia all'accusato (privilegiato) che ai congiunti della vittima vanno riconosciuti i diritti di parte (consid. 2.2 e 2.3).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in tedesco

Articoli di legge (12)

Art. 86 AbsArt. 82 lit. a BGGArt. 6 EMRKArt. 29a BVArt. 114 BGGArt. 2 ZiffArt. 10 Abs. 1 BVArt. 83 lit. e BGGArt. 2 EMRKArt. 35 BVArt. 33 BundesgerichtsreglemeArt. 347 Abs. 2 lit. b StGB

Sentenze correlate