Art. 89 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c LTF; art. 85 della Costituzione del Cantone di San Gallo; legge sulla perequazione finanziaria del Cantone di San Gallo del 24 aprile 2007; compensazione finanziaria intercomunale; legittimazione a ricorrere. I comuni interessati dalla perequazione finanziaria intercomunale possono richiamarsi all'autonomia comunale; nella materia essi non dispongono tuttavia di autonomia tutelata (consid. 1.2). Può rimanere aperta la questione di sapere se nella disposizione della costituzione cantonale che definisce lo scopo della perequazione finanziaria intercomunale è ravvisabile una garanzia costituzionale in favore dei comuni ai sensi dell'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF; la legittimazione a ricorrere dei comuni deriva in ogni caso dalla clausola generale di legittimazione dell'art. 89 cpv. 1 LTF (consid. 1.3). Mancanza di legittimazione dei privati che ricorrono, in quanto non direttamente toccati dalla legge sulla perequazione finanziaria impugnata; gli effetti soltanto indiretti sul loro onere fiscale non bastano per conferire la legittimazione (consid. 1.4).
6. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Politische Gemeinde Amden und Mitb. gegen Kanton St. Gallen (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 89 al. 1 et al. 2 let. c LTF; art. 85 de la Constitution du canton de Saint-Gall; loi sur la péréquation financière du canton de Saint-Gall du 24 avril 2007; péréquation financière intercommunale; qualité pour recourir. Les communes touchées par la péréquation financière intercommunale peuvent se prévaloir de leur autonomie; absence toutefois d'autonomie protégée dans le cas d'espèce (consid. 1.2). La disposition constitutionnelle cantonale définissant le but de la péréquation financière intercommunale peut-elle être considérée comme une garantie constitutionnelle en faveur des communes au sens de l'art. 89 al. 2 let. c LTF? Question laissée ouverte, car la qualité pour recourir peut de toute façon être déduite de la clause générale prévue à l'art. 89 al. 1 LTF (consid. 1.3). N'étant pas directement touchés par la loi de péréquation financière cantonale attaquée, les particuliers n'ont pas la qualité pour recourir; des effets seulement indirects sur leur charge fiscale ne leur confèrent pas une telle qualité (consid. 1.4).
Art. 89 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c LTF; art. 85 della Costituzione del Cantone di San Gallo; legge sulla perequazione finanziaria del Cantone di San Gallo del 24 aprile 2007; compensazione finanziaria intercomunale; legittimazione a ricorrere. I comuni interessati dalla perequazione finanziaria intercomunale possono richiamarsi all'autonomia comunale; nella materia essi non dispongono tuttavia di autonomia tutelata (consid. 1.2). Può rimanere aperta la questione di sapere se nella disposizione della costituzione cantonale che definisce lo scopo della perequazione finanziaria intercomunale è ravvisabile una garanzia costituzionale in favore dei comuni ai sensi dell'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF; la legittimazione a ricorrere dei comuni deriva in ogni caso dalla clausola generale di legittimazione dell'art. 89 cpv. 1 LTF (consid. 1.3). Mancanza di legittimazione dei privati che ricorrono, in quanto non direttamente toccati dalla legge sulla perequazione finanziaria impugnata; gli effetti soltanto indiretti sul loro onere fiscale non bastano per conferire la legittimazione (consid. 1.4).