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BGE 133 V 579

Art. 56 e art. 39 cpv. 1 lett. e LAMal; art. 25 cpv. 1 e 2 LPGA; economicità della cura; diritto di chiedere la restituzione; perenzione. È di principio ammesso il diritto degli assicuratori malattia di chiedere la restituzione di prestazioni ad un ospedale che dispone di un numero di letti maggiore a quanto consentito dalla pianificazione ospedaliera cantonale (consid. 3). Qualora non sia prevista una procedura obbligatoria di conciliazione e debba quindi essere promossa direttamente azione innanzi al tribunale, il termine di perenzione è rispettato tramite un atto precedente mediante il quale il creditore (assicuratore malattia) fa valere la sua pretesa (in restituzione delle prestazioni) nei confronti del debitore (fornitore delle prestazioni) in modo appropriato (consid. 4).

11 novembre 2018·Volume 133·V·Dossier: K 70/06·1 visualizzazioni
DE

74. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. CSS Kranken-Versicherung AG und Mitb. gegen Klinik X. AG sowie Verwaltungsgericht des Kantons Zug (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 56 et art. 39 al. 1 let. e LAMal; art. 25 al. 1 et 2 LPGA; économie du traitement; prétention en restitution; péremption. L'assureur-maladie peut en principe faire valoir une prétention en restitution de prestations contre un hôpital qui possède plus de lits que ne l'autorise la planification hospitalière cantonale (consid. 3). Là où il n'existe pas de procédure de conciliation obligatoire et où, par conséquent, une demande doit être déposée directement devant un tribunal, le délai de péremption est sauvegardé par un acte préalable par lequel le créancier (assureur-maladie) fait valoir de manière appropriée sa créance (en restitution des prestations) contre le débiteur (fournisseur de prestations; consid. 4).

IT

Art. 56 e art. 39 cpv. 1 lett. e LAMal; art. 25 cpv. 1 e 2 LPGA; economicità della cura; diritto di chiedere la restituzione; perenzione. È di principio ammesso il diritto degli assicuratori malattia di chiedere la restituzione di prestazioni ad un ospedale che dispone di un numero di letti maggiore a quanto consentito dalla pianificazione ospedaliera cantonale (consid. 3). Qualora non sia prevista una procedura obbligatoria di conciliazione e debba quindi essere promossa direttamente azione innanzi al tribunale, il termine di perenzione è rispettato tramite un atto precedente mediante il quale il creditore (assicuratore malattia) fa valere la sua pretesa (in restituzione delle prestazioni) nei confronti del debitore (fornitore delle prestazioni) in modo appropriato (consid. 4).

Vedi sentenza: K 70/06: Krankenversicherung
BGE 133 V 579 — Swissrulings