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BGE 133 I 201

Art. 9 e 29 cpv. 2 Cost.; § 4 cpv. 1 della legge turgoviese sugli assegni per i figli e per la formazione; § 20 cpv. 1 della legge turgoviese di procedura amministrativa; notifica di una decisione relativa agli assegni per i figli. La decisione relativa agli assegni per i figli, di spettanza del lavoratore, dev'essere notificata a quest'ultimo. Una notifica al datore di lavoro con l'invito di trasmettere la decisione al lavoratore non è sufficiente. Siffatto modo di procedere viola il divieto dell'arbitrio e il diritto di essere sentito (consid. 2.1). Lasciata aperta la questione della possibilità di principio di sanare il vizio nella procedura di ricorso. Ad ogni modo non basta la sola notifica al lavoratore del giudizio di un'istanza giudiziaria di ricorso dotata di potere cognitivo limitato (consid. 2.3).

24 giugno 2014·Volume 133·I·Dossier: 8C_76/2007·1 visualizzazioni
DE

23. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Firma X. und E. gegen Amt für AHV und IV Thurgau sowie Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 9 et 29 al. 2 Cst.; § 4 al. 1 de la loi cantonale thurgovienne relative aux allocations pour enfants et de formation; § 20 al. 1 de la loi cantonale thurgovienne de procédure administrative; notification d'une décision relative aux allocations pour enfants. La décision relative aux allocations pour enfants auxquelles peut prétendre un travailleur doit lui être notifiée. Une notification à l'employeur, avec une invitation à transmettre la décision au travailleur, ne suffit pas. Ce procédé viole le principe d'interdiction de l'arbitraire et le droit d'être entendu (consid. 2.1). Le point de savoir si le vice de procédure peut être réparé à l'occasion de la procédure de recours a été laissé ouvert. Dans tous les cas, la notification au travailleur d'un jugement d'une autorité judiciaire de recours ne disposant que d'un pouvoir d'examen limité ne suffit pas (consid. 2.3).

IT

Art. 9 e 29 cpv. 2 Cost.; § 4 cpv. 1 della legge turgoviese sugli assegni per i figli e per la formazione; § 20 cpv. 1 della legge turgoviese di procedura amministrativa; notifica di una decisione relativa agli assegni per i figli. La decisione relativa agli assegni per i figli, di spettanza del lavoratore, dev'essere notificata a quest'ultimo. Una notifica al datore di lavoro con l'invito di trasmettere la decisione al lavoratore non è sufficiente. Siffatto modo di procedere viola il divieto dell'arbitrio e il diritto di essere sentito (consid. 2.1). Lasciata aperta la questione della possibilità di principio di sanare il vizio nella procedura di ricorso. Ad ogni modo non basta la sola notifica al lavoratore del giudizio di un'istanza giudiziaria di ricorso dotata di potere cognitivo limitato (consid. 2.3).

Vedi sentenza: 8C 76/2007: Familienzulagen in der Landwirtschaft
BGE 133 I 201 — Swissrulings