Art. 256c cpv. 3 CC; azione di contestazione; restituzione del termine per introdurre l'azione. Vi sono gravi motivi quando il marito non aveva alcuna ragione sufficiente per dubitare della sua paternità; semplici dubbi che non si basano su indizi concreti non possono costituire il fondamento dell'azione (conferma della giurisprudenza relativa al diritto previgente). Poiché la restituzione del termine è in linea di principio ammissibile in modo illimitato nel tempo e che il nuovo diritto ha considerevolmente esteso il termine per introdurre l'azione, la nozione di "gravi motivi" dev'essere interpretata in modo restrittivo (consid. 2 e 3).
1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre dame X. et B. (recours en réforme)
Art. 256c al. 3 CC; action en désaveu; restitution du délai d'ouverture d'action. Il y a de justes motifs lorsque le mari n'avait aucune raison suffisante de douter de sa paternité; de simples doutes ne reposant pas sur des indices concrets ne permettent pas de fonder l'action (confirmation de la jurisprudence relative à l'ancien droit). Vu que la restitution de délai est en principe admissible d'une manière illimitée dans le temps et que le nouveau droit a considérablement allongé le délai d'ouverture d'action, la notion de "justes motifs" doit être interprétée strictement (consid. 2 et 3).
Art. 256c cpv. 3 CC; azione di contestazione; restituzione del termine per introdurre l'azione. Vi sono gravi motivi quando il marito non aveva alcuna ragione sufficiente per dubitare della sua paternità; semplici dubbi che non si basano su indizi concreti non possono costituire il fondamento dell'azione (conferma della giurisprudenza relativa al diritto previgente). Poiché la restituzione del termine è in linea di principio ammissibile in modo illimitato nel tempo e che il nuovo diritto ha considerevolmente esteso il termine per introdurre l'azione, la nozione di "gravi motivi" dev'essere interpretata in modo restrittivo (consid. 2 e 3).