Effetto del rimando della causa all'autorità cantonale (art. 66 cpv. 1 OG). Quando il Tribunale federale rimanda una causa per completamento della fattispecie su punti precisi, l'autorità cantonale è unicamente autorizzata a tenere conto - nella misura in cui il diritto cantonale lo consenta - di fatti nuovi in relazione a tali punti (consid. 5).
12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Y. contre Dame Y. (recours en réforme)
Effet du renvoi à l'autorité cantonale (art. 66 al. 1 OJ). Lorsque le Tribunal fédéral renvoie une affaire pour complément de l'état de fait sur des points précis, l'autorité cantonale n'est autorisée à tenir compte - dans la mesure où le droit cantonal le permet - que des faits nouveaux en relation avec ces points (consid. 5).
Effetto del rimando della causa all'autorità cantonale (art. 66 cpv. 1 OG). Quando il Tribunale federale rimanda una causa per completamento della fattispecie su punti precisi, l'autorità cantonale è unicamente autorizzata a tenere conto - nella misura in cui il diritto cantonale lo consenta - di fatti nuovi in relazione a tali punti (consid. 5).