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BGE 126 III 25

Fideiussione; compensazione. Diritto applicabile alla compensazione di due crediti derivanti dal medesimo contratto (art. 148 LDIP; consid. 3a). Il fideiussore non può invocare la compensazione al posto del debitore principale. Applicando per analogia gli art. 502 cpv. 2 e 121 CO, può forse rifiutare la sua prestazione qualora il debitore principale, dopo la conclusione del contratto di fideiussione, abbia rinunciato senza il suo consenso a un credito compensatorio? In concreto la questione può rimanere irrisolta, avendo il fideiussore consentito alla rinuncia (consid. 3b e c).

11 novembre 2018·Volume 126·III·Dossier: 4C.264/1999·1 visualizzazioni
DE

7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 17 décembre 1999 dans la cause M. contre Banque X. (recours en réforme)

FR

Cautionnement; compensation. Droit applicable à la compensation entre des créances découlant d'un même contrat (art. 148 LDIP; consid. 3a). La caution ne peut pas invoquer elle-même la compensation à la place du débiteur principal. Peut-elle, par application analogique des art. 502 al. 2 et 121 CO, refuser sa prestation si le débiteur principal a renoncé à une créance compensatrice après que la caution s'est engagée et sans le consentement de celle-ci? Question laissée ouverte en l'es pèce, la caution ayant consenti à la renonciation (consid. 3b et c).

IT

Fideiussione; compensazione. Diritto applicabile alla compensazione di due crediti derivanti dal medesimo contratto (art. 148 LDIP; consid. 3a). Il fideiussore non può invocare la compensazione al posto del debitore principale. Applicando per analogia gli art. 502 cpv. 2 e 121 CO, può forse rifiutare la sua prestazione qualora il debitore principale, dopo la conclusione del contratto di fideiussione, abbia rinunciato senza il suo consenso a un credito compensatorio? In concreto la questione può rimanere irrisolta, avendo il fideiussore consentito alla rinuncia (consid. 3b e c).

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BGE 126 III 25 — Swissrulings