Art. 18 segg., 37 e 49 LPP, art. 6 ordinanza 12 novembre 1986 sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio, art. 4 Cost.: Prestazioni per i superstiti. - Non contrasta la legge un disciplinamento regolamentare di un istituto previdenziale che in caso di decesso di un assicurato subordina il versamento alle persone a carico, rispettivamente agli eredi legali, dell'avere di vecchiaia finanziato con i contributi del dipendente o di un capitale di decesso alla condizione che non venga a scadere una rendita per superstiti (consid. 4a). - Un simile ordinamento non è violatore dei principi generali del diritto, e in particolare di quello della parità di trattamento, nella misura in cui se del caso comporta una discriminazione tra l'orfano avente diritto a una rendita per superstiti e l'orfano non beneficiario di una tale rendita (consid. 4b).
43. Sentenza del 22 ottobre 1991 nella causa Previdenza del personale della ditta M., composta della Fondazione LPP e della Cassa pensioni del Gruppo M., contro B. e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Art. 18 ss, 37 et 49 LPP, art. 6 de l'ordonnance du 12 novembre 1986 sur le maintien de la prévoyance et le libre passage, art. 4 Cst.: Prestations pour survivants. - N'est pas contraire à la loi une disposition statutaire d'une institution de prévoyance selon laquelle, en cas de décès de l'assuré, un capital-décès ou l'avoir de vieillesse financé par les cotisations du travailleur ne peut être versé à des personnes entretenues ou aux héritiers légaux que si aucune rente pour survivant n'est due (consid. 4a). - Une telle réglementation ne viole aucun principe juridique de caractère général, en particulier le droit à l'égalité, si elle établit une distinction selon qu'un orphelin peut prétendre ou non une rente pour survivant (consid. 4b).
Art. 18 segg., 37 e 49 LPP, art. 6 ordinanza 12 novembre 1986 sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio, art. 4 Cost.: Prestazioni per i superstiti. - Non contrasta la legge un disciplinamento regolamentare di un istituto previdenziale che in caso di decesso di un assicurato subordina il versamento alle persone a carico, rispettivamente agli eredi legali, dell'avere di vecchiaia finanziato con i contributi del dipendente o di un capitale di decesso alla condizione che non venga a scadere una rendita per superstiti (consid. 4a). - Un simile ordinamento non è violatore dei principi generali del diritto, e in particolare di quello della parità di trattamento, nella misura in cui se del caso comporta una discriminazione tra l'orfano avente diritto a una rendita per superstiti e l'orfano non beneficiario di una tale rendita (consid. 4b).