Art. 8 CC. Risarcimento del danno corrispondente al lucro mancato. Onere della prova. Chi pretende il risarcimento del danno per il mancato lucro dovuto allo scioglimento anticipato e ingiustificato di un contratto di una certa durata ha l'intero onere di provare tale danno, anche se la persona convenuta in giudizio si limita a contestare il proprio obbligo risarcitorio adducendo la propria ignoranza al riguardo.
1. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. April 1989 i.S. Verlag A. gegen Vertriebsfirma B. (Berufung)
Art. 8 CC. Réparation du dommage correspondant au gain manqué. Fardeau de la preuve. Celui qui réclame des dommages-intérêts pour la perte de gain qu'il a subie du fait de la résiliation anticipée et injustifiée d'un contrat de durée a seul la charge de la preuve d'un tel préjudice, même si la personne recherchée se contente d'alléguer son ignorance à ce sujet pour contester son obligation de réparer.
Art. 8 CC. Risarcimento del danno corrispondente al lucro mancato. Onere della prova. Chi pretende il risarcimento del danno per il mancato lucro dovuto allo scioglimento anticipato e ingiustificato di un contratto di una certa durata ha l'intero onere di provare tale danno, anche se la persona convenuta in giudizio si limita a contestare il proprio obbligo risarcitorio adducendo la propria ignoranza al riguardo.