Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_804/2026
Sentenza del 23 luglio 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la decisione emanata l'8 giugno 2026
dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2026.181).
Fatti
A.
In data 28 aprile 2026, A.________ ha presentato denuncia penale per titolo di truffa contro ignoti, in relazione ad alcune procedure esecutive promosse a suo carico dalla sua cassa malati B.________ AG di X.________.
Con decisione dell'11 maggio 2026, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia.
Con decisione dell'8 giugno 2026, il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.________ contro il menzionato decreto di non luogo a procedere.
B.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale, chiedendo in buona sostanza il suo annullamento e il rinvio della causa all'istanza inferiore per nuova decisione. Invitato a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie, A.________ ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 175 consid. 2, 98 consid. 1).
1.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 150 III 408 consid. 2.4; 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenza 7B_293/2026 del 7 aprile 2026 consid. 1.1 e rinvio).
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame. In caso di accoglimento del ricorso, infatti, il Tribunale federale rinvierebbe la causa all'autorità precedente per l'esame di merito (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1).
1.2. In concreto, le esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. In merito alla pronuncia di irricevibilità del reclamo, unico oggetto della presente procedura, il ricorrente non adduce né sostanzia alcuna violazione del diritto. Sarebbe spettato al ricorrente confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e spiegare perché il Presidente della Corte cantonale avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 CPP, accertando l'assenza dei requisiti formali del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso.
2.
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 seconda frase LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 luglio 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara