Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_787/2025
Sentenza del 10 aprile 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Koch, Hofmann,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico della Confederazione, Guisanplatz 1, 3003 Berna,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinato dall'avv. Christian Bignasca,
opponente.
Oggetto
Levata dei sigilli,
ricorso contro la decisione emanata il 10 luglio 2025 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino (950.2025.5).
Fatti
A.
A.a. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce un procedimento penale nei confronti di A.________ per titolo di infrazione aggravata alla legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121).
A.b. Il 12 maggio 2025, il MPC ha dato mandato alla Polizia giudiziaria federale di effettuare una perquisizione presso l'abitazione di A.________. Nell'ambito della perquisizione svolta in data 14 maggio 2025, la Polizia giudiziaria federale ha messo al sicuro sette supporti elettronici (un laptop, tre telefoni cellulari e tre schede SIM).
Nel corso dell'interrogatorio del MPC del 14 maggio 2025, A.________ ha chiesto l'apposizione dei sigilli sui supporti elettronici messi al sicuro nell'ambito della perquisizione. Ha indicato che avrebbe motivato tale richiesta entro tre giorni. Il Procuratore federale ha fatto presente che la richiesta di apposizione dei sigilli deve essere motivata e che, una volta ricevuta la motivazione, il MPC avrebbe deciso se apporre o meno i sigilli; fino a quel momento, l'autorità di perseguimento penale non avrebbe esaminato né analizzato quanto messo al sicuro. In seguito, sempre durante l'interrogatorio in questione, il Procuratore federale ha comunicato che, al fine di garantire l'integrità dei dati acquisiti, sarebbe stata ordinata la copia forense dei telefoni cellulari Wiko e Samsung Galaxy S23. A.________ e il suo difensore hanno preso conoscenza di ciò.
A.c. Con scritto del 15 maggio 2025, A.________ ha comunicato al MPC il mantenimento della richiesta di apporre i sigilli sui supporti elettronici messi al sicuro. Con scritto del 21 maggio 2025, il MPC ha confermato a A.________ l'apposizione dei sigilli avvenuta in data 20 maggio 2025.
A.d. Con domanda di dissigillamento del 26 maggio 2025, il MPC ha chiesto al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino (in seguito: GPC) di dissigillare e mettere a disposizione del MPC i reperti informatici messi al sicuro dalla Polizia giudiziaria federale in data 14 maggio 2025 (e posti sotto sigillo il 20 maggio 2025), ossia un laptop Acer (reperto n. ttt), un telefono cellulare Samsung Galaxy S23 (reperto n. uuu), una scheda SIM Lycamobile (reperto n. vvv), un telefono cellulare Wiko Y80 Model W-V720 (reperto n. www), una scheda SIM Yallo (reperto n. xxx), un telefono cellulare Cat Model B30 (reperto n. yyy) e una scheda SIM Iliad (reperto n. zzz).
A.e. Nell'ambito dell'udienza svolta dinanzi al GPC il 20 giugno 2025, A.________ ha ritirato la sua richiesta di apposizione dei sigilli sul laptop Acer (reperto n. ttt), sul telefono cellulare Cat Model B30 (reperto n. yyy) e sulla scheda SIM Iliad (reperto n. zzz).
B.
Con decisione del 10 luglio 2025, il GPC ha respinto l'istanza di dissigillamento del MPC del 26 maggio 2025 limitatamente al telefono cellulare Samsung Galaxy S23 (reperto n. uuu) e al telefono cellulare Wiko Y80 Model W-V720 (reperto n. www) e ha ordinato il loro dissigillamento e la loro riconsegna a A.________ ad avvenuta crescita in giudicato della decisione (dispositivo n. 1 e 2). Ha inoltre indicato che la scheda SIM Lycamobile (reperto n. vvv) e la scheda SIM Yallo (reperto n. xxx) posti sotto sigillo saranno prossimamente oggetto di triage per salvaguardare il segreto medico invocato da A.________ (dispositivo n. 3).
C.
Il MPC impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'accoglimento dell'istanza di dissigillamento del 26 maggio 2025 anche in relazione ai telefoni cellulari Samsung Galaxy S23 (reperto n. uuu) e Wiko Y80 Model W-V720 (reperto n. www).
Con decreto presidenziale dell'11 agosto 2025, A.________ e il GPC sono stati invitati ad esprimersi sul ricorso e sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo allo stesso. Il GPC ha rinunciato a formulare osservazioni. Con risposta del 3 settembre 2025, A.________ ha postulato la reiezione del ricorso nella misura della sua ammissibilità, rimettendosi al giudizio del Tribunale federale per quanto concerne la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. A.________ ha inoltre chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
L'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata accolta con decreto presidenziale dell'8 settembre 2025.
Con scritto del 18 settembre 2025, il MPC ha replicato alla risposta di A.________ del 3 settembre 2025. Quest'ultimo in seguito si è confermato nelle proprie richieste di giudizio. Con scritto del 18 febbraio 2026, A.________ ha presentato delle osservazioni spontanee, alle quali il MPC ha replicato in data 9 marzo 2026. Quest'ultima replica è stata trasmessa per conoscenza alle altre parti in data 10 marzo 2026.
Diritto
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Contro la decisione del GPC relativa a una domanda di dissigillamento è dato direttamente il ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 78 cpv. 1, art. 80 cpv. 2 in fine LTF, art. 248a cpv. 4, art. 380 e 393 cpv. 1 lett. c CPP; sentenza 7B_553/2025 del 3 settembre 2025 consid. 1.1 e rinvii).
1.2. La decisione impugnata non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF. Il ricorso in materia penale contro una siffatta decisione è ammissibile soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non essendo generalmente applicabile in materia penale (DTF 149 IV 205 consid. 1.2 e rinvii). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tale presupposto è adempiuto nel caso in cui sussista per il pubblico ministero il rischio di perdere dei mezzi di prova eventualmente determinanti (sentenze 7B_1075/2025 del 12 febbraio 2026 consid. 1.3; 7B_158/2023 del 6 agosto 2024 consid. 1.2, non pubblicato in: DTF 150 IV 470).
In concreto, il GPC nella decisione impugnata ha disposto la restituzione di una parte dei supporti elettronici all'opponente. Nel suo ricorso, il ricorrente sostanzia in maniera sufficiente la presenza di un rischio di perdere dei mezzi di prova eventualmente determinanti in caso di restituzione dei supporti elettronici in questione, ritenuti verosimilmente idonei a suffragare le ipotesi dei reati perseguiti. Il ricorrente rende quindi verosimile l'esistenza di un rischio di pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
1.3. La legittimazione ricorsuale del ricorrente giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a, lett. b n. 3 e cpv. 2 LTF è data (v. sentenze 7B_805/2025 del 28 gennaio 2026 consid. 1.3; 6B_913/2019 del 7 febbraio 2020 consid. 1). Per questi motivi, il ricorso in materia penale è proponibile e in linea di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
1.4. Il ricorrente contesta la ricevibilità delle osservazioni dell'opponente del 18 febbraio 2026, nella misura in cui esse contengono nuove allegazioni.
Nelle sue osservazioni del 18 febbraio 2026, l'opponente fa riferimento alla sentenza 7B_550/2024 del 23 gennaio 2026 (destinata alla pubblicazione), contestandone in buona sostanza l'applicabilità al caso di specie.
Pur trattandosi di una sentenza emessa dal Tribunale federale dopo l'emanazione della decisione impugnata, il fatto che la stessa sia stata invocata dall'opponente non costituisce una violazione del diritto. Secondo la giurisprudenza, infatti, le sentenze non costituiscono dei nuovi documenti ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF, ma invece dei mezzi giuridici di offesa o di difesa (cfr. DTF 150 III 89 consid. 3.1; 138 II 217 consid. 2.4 seg.; 126 I 95 E. 4b; sentenze 4A_52/2025 del 16 giugno 2025 consid. 2.1; 4A_5/2023 del 4 marzo 2024 consid. 2.2; 6B_22/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 1).
In ogni caso, per stessa ammissione del ricorrente nulla osta ad un esame dell'applicabilità della giurisprudenza sancita nella citata sentenza alla presente fattispecie, ritenuto che il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 150 II 346 consid. 1.5.1; 146 IV 88 consid. 1.3.2).
2.
2.1. Il ricorrente censura che il GPC avrebbe ritenuto, a torto, che l'esecuzione della copia forense dei telefoni cellulari da parte della Polizia giudiziaria federale su mandato del MPC non fosse conforme alla giurisprudenza sancita nella DTF 148 IV 221. A mente del ricorrente, il GPC avrebbe erroneamente ammesso l'esistenza di un grave vizio procedurale, respingendo con tale motivazione la domanda di dissigillamento per quanto concerne i menzionati supporti elettronici.
2.2.
2.2.1. Nella DTF 148 IV 221, il Tribunale federale ha ricordato che lo scopo del sigillamento è quello di escludere qualsiasi possibilità, per l'autorità inquirente, di prendere conoscenza dei dati messi al sicuro prima che un tribunale decida sull'ammissibilità dell'accesso agli stessi. Nella procedura di dissigillamento non spetta quindi all'autorità inquirente, ma - semmai con l'ausilio di una persona esperta - al GPC esaminare se sussistano impedimenti al dissigillamento che si oppongano alla perquisizione. Qualora appaia opportuno allestire una copia dei dati per tutelarne la perdita o per un altro motivo, non si può ritardare l'apposizione dei sigilli sugli apparecchi; la copia dei dati dev'essere ordinata immediatamente, pure da parte dal GPC, dopo l'apposizione dei sigilli, semmai a richiesta dell'autorità inquirente. Quest'ultima non può essere coinvolta in alcun modo negli atti reali dello sblocco degli apparecchi e della copia forense dei dati (consid. 2). L'esecuzione dello sblocco degli apparecchi e della copia forense dei dati prima dell'apposizione dei sigilli da parte di un'autorità incaricata da quella inquirente costituisce un vizio procedurale considerevole che comporta l'inutilizzabilità dei dati e la loro distruzione, come pure la restituzione degli apparecchi all'avente diritto (consid. 4).
2.2.2. Nella DTF 151 IV 322, il Tribunale federale ha rilevato come la giurisprudenza sancita nella DTF 148 IV 221 fosse stata recepita in maniera ambivalente dalla dottrina (DTF 151 IV 322 consid. 3.3). In tale sentenza, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente e come rettamente rilevato dal GPC e dall'opponente, il Tribunale federale non si è tuttavia confrontato puntualmente con la critica sollevata, né ha tematizzato un cambiamento di giurisprudenza (v. sui relativi presupposti DTF 150 IV 277 consid. 2.3.1). Ha invece evidenziato come il caso in esame si differenziasse in punti importanti da quello posto a base della DTF 148 IV 221 (DTF 151 IV 322 consid. 3.4; cfr. Graf K. Damian/Rütsche Serdar, Datensicherung von Mobiltelefonen und Tablets - technische und [siegelungs-]rechtliche Herausforderungen im Strafverfahren, SJZ 121/2025, pag. 619).
2.2.3. Nella sentenza 7B_550/2024 del 23 gennaio 2026 (destinata a pubblicazione), il Tribunale federale ha evidenziato l'importanza centrale di una tempestiva estrazione dei dati ("zeitnahe Datenextration"), ritenuto che una messa al sicuro dei dati a seguito dei progressi di natura tecnica risulta quasi impossibile dopo un lasso di tempo sempre più breve (consid. 5.6 in fine). Ha in seguito esaminato la giurisprudenza sancita dalla DTF 148 IV 221 alla luce di tali progressi (consid. 5.7). Dopo aver ricordato il tenore dell'art. 248 cpv. 1 CPP (consid. 5.7.3), ha evidenziato che l'autorità penale, dal momento della messa al sicuro e durante il termine legale di tre giorni per presentare domanda di sigillamento (art. 248 cpv. 1 seconda frase CPP), non può visionare o utilizzare le registrazioni presenti sui supporti di dati messi al sicuro (consid. 5.7.4). Ha inoltre precisato che la copia forense dei dati, in quanto tale, non è un processo in cui viene utilizzato il telefono cellulare e avviene senza l'impiego di una tecnica di visualizzazione. Si tratta piuttosto di un processo tecnico in cui, mediante l'utilizzo di programmi forensi, si tenta di accedere al dispositivo cifrato presente nel sistema operativo del telefono cellulare sfruttando le lacune di sicurezza dello stesso, al fine di salvare i dati ivi contenuti. Anche la successiva preparazione dei dati copiati e salvati sui supporti di dati richiede l'impiego di programmi forensi speciali, i quali necessitano a loro volta di una grande conoscenza specialistica, al fine di rendere il materiale dati disponibile per il perseguimento penale in un formato idoneo e leggibile (consid. 5.7.5). Ha aggiunto che l'estrazione dei dati svolta nell'ambito dell'esecuzione di una copia forense non costituisce un vero e proprio esame e nemmeno un utilizzo dei dati da parte dell'autorità di perseguimento penale ai sensi dell'art. 248 cpv. 1 CPP, poiché in questa procedura non viene ancora svolta alcuna perquisizione o valutazione del contenuto dei dati (consid. 5.7.6 con rinvio alla DTF 151 IV 322 consid. 3.4.2).
Il Tribunale federale ha ritenuto adempiuti i presupposti per una modifica della giurisprudenza sancita dalla DTF 148 IV 221 (consid. 5.7.8). Ha concluso che l'esecuzione di una copia forense dei dati disposta a titolo cautelativo dalle autorità di perseguimento penale in presenza di un concreto pericolo di perdita dei mezzi di prova non costituisce una violazione del diritto federale, a condizione che tale copia venga eseguita da un esperto che non sia successivamente coinvolto anche nelle attività investigative vere e proprie (consid. 5.7.9). Tale giurisprudenza è stata in seguito confermata nella sentenza 7B_1135/2024 del 17 marzo 2026 consid. 2.2.
2.2.4. In concreto, dai fatti accertati nella decisione impugnata (art. 105 cpv. 1 LTF) risulta che il MPC ha ordinato alla Polizia giudiziaria federale l'esecuzione della copia forense dei telefoni cellulari Wiko e Samsung Galaxy S23 dopo che l'opponente ne aveva chiesto a verbale il sigillamento e prima dell'apposizione dei sigilli. In seguito, la Polizia giudiziaria federale ha eseguito la copia forense dei menzionati telefoni cellulari.
Questo modo di procedere, in luce dell'esposta nuova giurisprudenza del Tribunale federale, contrariamente all'avviso del GPC non costituisce un grave vizio procedurale comportante l'inutilizzabilità dei telefoni cellulari ai fini del giudizio, ritenuto che il MPC ha motivato in maniera sufficiente l'esistenza di un pericolo concreto di perdita di mezzi di prova in caso di mancata esecuzione di una copia forense dei supporti elettronici in questione.
Nella misura in cui l'opponente tenta di mettere in discussione la necessità del MPC di agire tempestivamente e quindi il pericolo di perdita di mezzi di prova, adducendo che la copia forense sarebbe stata effettuata solo cinque giorni dopo la messa al sicuro dei reperti, la censura non ha pregio. Come rilevato nella sentenza 7B_550/2024 del 23 gennaio 2026 (destinata a pubblicazione), un immediato rischio di perdita dei dati è di principio sempre dato nel caso di messa al sicuro di un telefono cellulare, considerato il lasso temporale sempre più breve per una messa al sicuro dei rispettivi dati (consid. 5.7.8).
2.2.5. Come rettamente addotto dall'opponente, il GPC nella decisione impugnata non si è espresso sulle persone che hanno svolto la copia forense dei supporti elettronici in questione. L'opponente tuttavia non si confronta con i considerandi del MPC, secondo cui i mezzi di prova presentati permetterebbero "oltre ogni ragionevole dubbio" di identificare quali funzionari abbiano effettuato le copie forensi, con chiaro ed evidente distinguo delle relative responsabilità e competenze in termini di coinvolgimento operativo-investigativo nel procedimento penale. In mancanza di accertamenti fattuali nella decisione impugnata (art. 105 cpv. 1 LTF), non è possibile esprimersi in merito in questa sede. Spetterà al GPC, dopo il rinvio della presente causa, esprimersi al riguardo.
3.
Ne segue che il ricorso merita accoglimento. La decisione impugnata dev'essere annullata e la causa rinviata al GPC per un nuovo giudizio. La domanda dell'opponente di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, non motivata (cfr. art. 42 cpv. 1 LTF), va respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno quindi poste a carico dell'opponente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è accolto. La decisione emanata il 10 luglio 2025 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino è annullata. La causa gli è rinviata per un nuovo giudizio.
2.
La domanda dell'opponente di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dell'opponente.
4.
Comunicazione alle parti e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino.
Losanna, 10 aprile 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara