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Straftaten

21 agosto 2009·DE·Accoglimento parziale·Sentenza di principio·DTF·BGE 135 IV 198·9·5,482 parole·~27 min

Regesto

Nozione di funzionari (art. 110 cpv. 3 CP). La nozione penale di funzionari giusta l'art. 110 cpv. 3 CP comprende sia i funzionari sotto il profilo istituzionale sia le persone che assumono tale veste sotto il profilo funzionale. In quest'ultimo caso, è determinante la natura della funzione esercitata. Se questa consiste nell'adempimento di compiti pubblici, l'attività è ufficiale e le persone che la svolgono sono dei funzionari ai sensi del diritto penale (consid. 3.3). L'Istituto nazionale svizzero contro gli infortuni (INSAI), quale istituto autonomo di diritto pubblico federale che nell'ambito dell'assicurazione infortuni gode di un parziale monopolio, esercita compiti pubblici, di modo che la fiducia della collettività nell'oggettività della sua attività è protetta penalmente. Ciò vale in particolare anche per quel che concerne l'amministrazione immobiliare, dal momento che quest'ultima serve a garantire le rendite delle persone assicurate. Un amministratore di un portafoglio immobiliare dell'INSAI deve perciò essere considerato come un funzionario sotto il profilo funzionale (consid. 3.4.1).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in tedesco

Citazioni (9)

6B_916/2008
BGE 134 I 140
BGE 131 IV 100
BGE 129 I 49
BGE 114 IV 133
BGE 129 IV 53
BGE 117 IV 286
BGE 132 IV 12
BGE 131 IV 126

Citato da (15)

Articoli di legge (13)

Art. 106 Abs. 2 BGGArt. 68 Abs. 2 und 3 BGGArt. 9 BVArt. 66 Abs. 1 und 3 BGGArt. 314 StGBArt. 251 Ziff. 1 Abs. 1 StGBArt. 110 Ziff. 5 Abs. 1 StGBArt. 322quater StGBArt. 110 Abs. 3 StGBArt. 317 StGBArt. 322sexies StGBArt. 317 Ziff. 1 StGBArt. 322octies StGB

Sentenze correlate