Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_768/2025
Sentenza del 18 agosto 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Wohlhauser, Guidon,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Massimo Quadri,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinata dall'avv. Letizia Vezzoni,
opponenti.
Oggetto
Danneggiamento; arbitrio,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 agosto 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (n. 17.2023.228+260).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza del 25 maggio 2023 il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di danneggiamento per avere manomesso l'impianto idraulico della cucina di proprietà della sorella, ubicato al pianterreno dello stabile di cui sono comproprietari, tagliando i tubi dell'acqua e riempiendoli di materiale estraneo, nonché tagliando il tubo di scarico del lavandino e chiudendolo con due manicotti, murandoli all'interno della parete in cartongesso del locale tecnico in cui erano collocati. Lo ha per contro prosciolto dall'accusa di violazione di domicilio per essersi introdotto all'interno del locale tecnico. Il Giudice della Pretura penale gli ha inflitto una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché una multa di fr. 500.--.
Adita dal condannato, con sentenza del 6 agosto 2025 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto il relativo appello e confermato sia la condanna per titolo di danneggiamento sia la pena inflitta in primo grado.
2.
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando il suo proscioglimento dall'accusa di danneggiamento e un indennizzo giusta l'art. 429 CPP di fr. 13'831.90.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale.
3.
Nell'ambito della procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non possono di principio essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF). In particolare, questa Corte non può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato, vale a dire veri
nova (DTF 149 III 465 consid. 5.5.1; 148 V 174 consid. 2.2). L'istanza di conciliazione datata 8 agosto 2025, allegata al ricorso quale documento C, è successiva all'emanazione della sentenza impugnata ed è pertanto inammissibile.
4.
L'insorgente contesta di essere l'autore dell'imputato danneggiamento. Sostiene che le prove disponibili non permetterebbero di stabilire la sua colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Si duole di arbitrio nella valutazione delle prove e invoca il principio
in dubio pro reo. Rimprovera la CARP per non essersi chinata sull'interesse degli altri condomini alla manomissione delle condutture, non prendendo in considerazione i conflitti interni alla comproprietà per piani e le vertenze pendenti relative al diritto di voto, omettendo quindi di procedere a un esame d'insieme della situazione.
4.1. L'identificazione dell'autore del danneggiamento è un accertamento fattuale, censurabile in questa sede nei limiti circoscritti dall'art. 97 cpv. 1 LTF e con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF (v. in proposito DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1 e rinvii).
4.2. In concreto la censura si riduce a considerazioni di natura appellatoria e risulta inammissibile. L'insorgente espone la cronistoria degli attriti tra i condomini e propone poi la sua interpretazione delle prove agli atti, senza tuttavia dimostrare l'insostenibilità delle valutazioni cantonali, avanzandone semplicemente di alternative, ciò che è lungi dal sostanziare arbitrio di sorta. Si rileva che la CARP ha illustrato il contesto litigioso della vertenza, nonché riportato e confutato la connessa tesi difensiva, ritenuta contorta, inverosimile e inutilmente artificiosa, sulla scorta di un'articolata motivazione (v. sentenza impugnata pagg. 17 seg.). Si può qui aggiungere che la tesi di un eventuale autosabotaggio della sorella, al preteso fine di ottenere una sorta di " sanatoria " al contestato allacciamento alle condutture e conseguentemente di mantenere un'artificiosa maggioranza di voti nell'assemblea condominiale, risulta poco plausibile anche a causa del materiale estraneo inserito nei tubi recisi, ostruzione inutile per l'obiettivo asseritamente da lei perseguito. Oltre a evidenziare come il ricorrente abbia dimostrato di essere l'unica persona interessata a sabotare l'allacciamento (contestato) ai tubi di acqua e di scarico della cucina della sorella, manufatto da lui ritenuto illegale e fonte di ingiustizia, la CARP ha rilevato che egli si era procurato in modo " atipico " una copia delle chiavi del locale tecnico e proceduto di nascosto a cambiare il cilindro. Per un lasso di tempo, egli è stato l'unico ad avere la possibilità di accedere al locale tecnico, in cui è avvenuta la manomissione e in cui, nei giorni precedenti alla scoperta del misfatto, è stato visto armeggiare. L'autorità cantonale si è confrontata con le spiegazioni del ricorrente relative a questi elementi, ritenendole non credibili, rispettivamente smentite dalle prove agli atti. Per la CARP, tutti gli indizi menzionati conducono in modo univoco a identificare nell'insorgente l'autore del danneggiamento.
4.3. In assenza di un'adeguata motivazione sotto il profilo dei combinati disposti art. 97 cpv. 1 e 106 cpv. 2 LTF, il ricorrente non riesce a dimostrare alcun arbitrio nell'accertamento contestato e quindi nemmeno una violazione dell'invocato principio
in dubio pro reo, la cui portata, in ambito di valutazione delle prove e accertamento dei fatti, non travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 148 IV 409 consid. 2.2). Gli accertamenti cantonali restano quindi vincolanti per questo Tribunale (art. 105 cpv. 1 LTF).
4.4. Per il resto, la realizzazione degli elementi costitutivi del reato di danneggiamento non è oggetto di censure e non occorre pertanto procedere a una loro disamina.
5.
A titolo subordinato, il ricorrente si prevale del fatto giustificativo della legittima difesa giusta l'art. 15 CP.
5.1. La CARP ha negato la sussistenza di uno stato di legittima difesa. Ha accertato che, prima di procedere alla manomissione, l'insorgente non ha tentato le vie da lui percorribili per cercare di ottenere la rimozione dei tubi installati dalla sorella. Ha inoltre osservato che, in assenza di elementi di pericolo o di particolari disagi per il ricorrente, la via giudiziaria - che egli non ha esitato a imboccare per altre questioni - non poteva essere ritenuta inefficace o non tempestiva, come invece preteso. Peraltro, continua la CARP, il danneggiamento non era idoneo a contrastare efficacemente quella che l'insorgente considerava un'illecita aggressione, perché il mancato funzionamento delle condotte non aveva alcun influsso sull'esistenza o meno di una cucina al piano terreno, né sui rapporti di forza tra condomini nelle votazioni assembleari e neppure sull'intavolazione della proprietà per piani a Registro fondiario, ovvero sulle circostanze addotte dal ricorrente a fondamento dell'invocato stato di necessità. In realtà, conclude l'autorità precedente, con la manomissione dei tubi della cucina egli non si è difeso da alcuna aggressione alla sua proprietà o ai suoi diritti di condomino, ma ha sabotato l'agire della sorella da lui considerato illegittimo. Non sussistendo alcuna aggressione da cui difendersi, egli avrebbe potuto e dovuto far valere le sue ragioni sul piano civile e non facendosi giustizia da sé.
5.2. Secondo il ricorrente tale conclusione sarebbe " arbitraria e contraria alla documentazione prodotta ". Sennonché non motiva oltre tale assunto e non sostanzia la sua censura, in particolare il lamentato arbitrio. Ripropone per contro, riproducendole praticamente alla lettera, le argomentazioni sviluppate nella sua motivazione scritta dell'appello, sostituendo opportunamente il termine appellante con quello di ricorrente, con l'aggiunta di qualche frase supplementare, di citazioni di una perizia e la menzione di una decisione emanata in materia civile, peraltro nemmeno presente nell'incarto. La sua motivazione non soddisfa le esigenze poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, che impone di spiegare nei motivi, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima violerebbe il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 con rinvii). La parte ricorrente deve quindi trarre spunto dalla motivazione del giudizio impugnato e sviluppare le sue censure partendo dai considerandi dell'autorità precedente, misurandosi con gli stessi (DTF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3). In concreto tale confronto è assente e la censura si rivela pertanto inammissibile.
6.
Ne segue che il ricorso è inammissibile, in quanto non motivato secondo le esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica di accordare ripetibili agli opponenti (art. 68 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 18 agosto 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
La Cancelliera: Ortolano Ribordy