Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_552/2025
Sentenza del 1° aprile 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Donzallaz, Guidon,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Marco Bertoli,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Commisurazione della pena (truffa aggravata),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 30 aprile 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2024.81+82+114).
Fatti
A.
Con sentenza del 14 dicembre 2023, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ e B.________ coautori colpevoli di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere, per avere, nel periodo dal 4 maggio 2009 al 17 dicembre 2014, a X.________, Y.________ e in altre imprecisate località, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, in correità tra loro, ingannato, rispettivamente tentato di ingannare 106 clienti, inducendoli ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio per complessivi fr. 15'009'998.82. Agli imputati è stato rimproverato di avere proposto investimenti finanziari fittizi sotto forma di depositi bancari a lunga scadenza con alti tassi di interesse oppure investimenti in falsi "strumenti finanziari alternativi", già sapendo sin dall'inizio che il denaro non sarebbe stato investito nei prodotti finanziari proposti, bensì utilizzato per rimborsare altri clienti oppure per spese societarie e personali. Tenuto conto dei rimborsi parziali nel frattempo effettuati dagli imputati in ragione di fr. 4'094'883.47, il pregiudizio effettivo è stato determinato in fr. 10'915'115.35.
La Corte delle assise criminali ha per contro prosciolto A.________ e B.________ dall'imputazione di ripetuta falsità in documenti. Ha inoltre prosciolto B.________ dall'imputazione di tentato inganno nei confronti dell'autorità, reato di cui era accusato singolarmente. A.________ è stato condannato alla pena detentiva di 3 anni e 10 mesi, da dedursi la carcerazione preventiva sofferta, mentre B.________ è stato condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, totalmente aggiuntiva a quella di cui ad una decisione dell'11 gennaio 2022 del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Gli imputati sono altresì stati condannati, in solido, a versare agli accusatori privati un importo complessivo di circa fr. 3'394'800.-- a titolo di risarcimento dei danni. Per il rimanente delle loro pretese civili, gli accusatori privati sono stati rinviati al foro civile.
B.
Contro il giudizio di primo grado, gli imputati hanno adito la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) con rispettivi appelli. Dal canto suo, il Procuratore pubblico (PP) ha presentato un appello incidentale. A.________ ha contestato la commisurazione della pena detentiva, chiedendone la riduzione a 3 anni. Con sentenza del 30 aprile 2025, la Corte cantonale ha parzialmente accolto sia gli appelli degli imputati sia l'appello incidentale del PP. Ricordato che, in assenza di impugnazione, il giudizio di condanna per il reato di truffa aggravata era passato in giudicato, la CARP li ha nuovamente prosciolti dall'imputazione di ripetuta falsità in documenti, ma ha dichiarato B.________ autore colpevole di tentato inganno nei confronti dell'autorità. La Corte cantonale ha condannato A.________ alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi, da dedursi la carcerazione preventiva sofferta, e B.________ alla pena detentiva di 3 anni e 3 mesi.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di ridurre la durata della pena detentiva a 3 anni, da dedursi la carcerazione preventiva sofferta, nonché di ordinare la sospensione condizionale dell'esecuzione del residuo di pena. In via subordinata, postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CARP per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Il ricorrente, che contesta essenzialmente la commisurazione della pena, fa valere la violazione degli art. 47 cpv. 1, 48 lett. d ed e, 50 e 51 CP.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
1.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente può pure censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1; 147 I 73 consid. 2.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche di natura appellatoria sono inammissibili (DTF 150 IV 292 consid. 1.5 e rinvii).
1.2. Nella misura in cui si limita ad esporre in modo appellatorio la sua opinione, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile.
2.
2.1. Il ricorrente contesta la commisurazione della pena. Lamenta una carente motivazione della stessa e un'errata valutazione delle attenuanti specifiche del sincero pentimento (art. 48 lett. d CP) e del lungo tempo trascorso dal reato (art. 48 lett. e CP). Rimprovera sostanzialmente alla CARP di non avere spiegato la riduzione di 6 mesi della pena ipotetica rispetto a quella stabilita dal tribunale di primo grado e di non avere preso in considerazione un'asserita intervenuta prescrizione di taluni reati durante la procedura di appello. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe dovuto operare ulteriori riduzioni della pena alla luce delle circostanze attenuanti invocate ed avrebbe dovuto specificare i calcoli effettuati. Avrebbe inoltre dovuto motivare maggiormente la pena concretamente irrogata, tenuto conto del fatto ch'essa si situa in prossimità del limite superiore per il beneficio della sospensione condizionale. Le rimprovera inoltre di non essersi minimamente espressa sulla buona condotta da lui tenuta dopo la scarcerazione. Secondo il ricorrente, la CARP avrebbe altresì dovuto prendere in considerazione una particolare sensibilità alla pena, giacché un suo reinserimento professionale sarebbe impossibile dopo due anni di assenza dal lavoro nell'ambito della sua attività di intermediario immobiliare.
2.2. Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro legale, sia valutata in base a criteri estranei all'art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 151 IV 357 consid. 2.1.2; 150 IV 481 consid. 2.3; 149 IV 217 consid. 1.1, 395 consid. 3.6.1). Il controllo della pena presuppone che nella sua decisione il giudice esponga gli elementi essenziali afferenti il reato e l'autore di cui tiene conto, di modo che sia possibile verificare che tutti i fattori pertinenti sono stati presi in considerazione e come sono stati ponderati, se in senso attenuante o aggravante (art. 50 CP). La motivazione deve giustificare la pena e permettere di seguire il ragionamento che ne è alla base, il giudice non è tuttavia tenuto a esprimere in cifre o in percentuali l'importanza accordata ai diversi elementi determinanti per la sanzione (DTF 151 IV 357 consid. 2.1.2; 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2 e rinvii).
2.3. La CARP ha inflitto al ricorrente, riconosciuto autore colpevole di truffa aggravata, una pena detentiva di 3 anni e 4 mesi. Ha qualificato di estrema gravità la colpa dal profilo oggettivo. Ciò, sia in considerazione dell'entità particolarmente elevata degli importi indebitamente percepiti (complessivamente superiori a fr. 15'000'000.--), sia in ragione del numero elevato di persone ingannate e danneggiate (oltre 100) e del danno patrimoniale considerevole subito dagli investitori truffati. La Corte cantonale ha ritenuto che la colpa degli imputati era ulteriormente aggravata in modo sensibile dalla particolare "avvedutezza truffaldina" da loro dimostrata. Essi hanno segnatamente messo in atto un edificio di menzogne, facendo uso di società fittizie con denominazioni intenzionalmente confondibili con quelle di entità economiche globalmente riconosciute. Hanno poi mirato volontariamente a clienti residenti all'estero allo scopo di rendere più difficile la comprensione delle operazioni incriminate e la restituzione del denaro malversato. La CARP ha parimenti rilevato che gli imputati hanno attuato un piano criminale particolarmente ingegnoso, offrendo agli investitori falsi prodotti finanziari particolarmente curati nei dettagli, appoggiandosi a tale scopo a siti internet nonché a prospetti accattivanti e raffinati. Ha considerato che la loro posizione era pure aggravata dalla durata considerevole (oltre 5 anni) della loro attività criminale, esercitata alla stregua di una professione e quale unica fonte di reddito, proponendo agli investitori non soltanto prodotti chiaramente speculativi, bensì anche presunti "depositi di previdenza", per indurli a credere di investire in sicurezza capitali in vista della pensione. La Corte cantonale ha poi considerato altrettanto grave la colpa soggettiva degli imputati, che hanno agito per mero fine di lucro, mossi dalla ricerca di un guadagno facile e dando prova di particolare avidità. Ritenute sostanzialmente identiche le rispettive responsabilità degli imputati nel sodalizio messo in atto per perpetrare la truffa aggravata, la CARP ha stabilito che la pena ipotetica adeguata alla loro colpa doveva situarsi attorno ai 6 anni di pena detentiva. Passando in seguito alle circostanze personali, la precedente istanza ha ravvisato nel comportamento processuale degli imputati unicamente una collaborazione molto limitata, riconoscendo quindi a tal riguardo un influsso attenuante soltanto lieve. Ha inoltre ammesso, quali fattori attenuanti, la violazione del principio di celerità e quella del lungo tempo trascorso, rilevato che il giudizio di appello veniva emanato dopo oltre 10 anni dagli ultimi reati. La Corte cantonale ha precisato che la violazione del principio di celerità è stata importante, rispettivamente, che il tempo trascorso dai fatti è stato particolarmente lungo, sicché la conseguente attenuazione delle pene degli imputati doveva essere particolarmente importante. Ha accertato che il coimputato B.________ aveva frattanto risarcito parzialmente degli accusatori privati. Pur non scorgendovi un sincero pentimento ai sensi dell'attenuante specifica dell'art. 48 lett. d CP in quanto semplice esecuzione di quanto ordinato dal tribunale di primo grado, la CARP ha tenuto conto in senso attenuante di questa circostanza, ma unicamente a favore del coimputato, essendo stato esclusivamente lui ad essersi fatto carico del risarcimento. In senso attenuante a favore del ricorrente, la Corte cantonale ha poi considerato il periodo di 250 giorni trascorso in stato di carcerazione preventiva, con un regime detentivo più gravoso di quello del regime di espiazione della pena. Negata per contro una particolare sensibilità alla pena, non essendo date né sostanziate dalla difesa delle circostanze straordinarie che ne giustificassero l'applicazione, e ricordato che l'influsso attenuante della violazione del principio di celerità e del lungo tempo trascorso dal reato (art. 48 lett. e CP) era particolarmente significativo, la CARP ha, per finire, condannato il ricorrente alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi.
2.4. Il ricorrente non si confronta puntualmente con le esposte considerazioni della Corte cantonale e non sostanzia un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento da parte della stessa, suscettibile di fare ritenere che la pena concretamente irrogata sarebbe lesiva del diritto. Invocando in particolare una violazione dell'obbligo di motivazione (art. 50 CP), egli lamenta essenzialmente una mancata spiegazione delle ragioni per cui la pena detentiva inflitta dal tribunale di primo grado è stata ridotta unicamente di 6 mesi in sede di appello. Prospetta al riguardo un suo calcolo aritmetico fondandosi sull'entità delle riduzioni della pena eseguite dal tribunale di primo grado, asserendo che nella procedura di appello si sarebbero imposte riduzioni supplementari, segnatamente a seguito dell'ulteriore tempo trascorso. Sollevando in questi termini la censura, il ricorrente disattende tuttavia che, se entra nel merito di un appello, il Tribunale d'appello pronuncia una nuova sentenza che si sostituisce a quella di primo grado (art. 408 CPP; DTF 151 IV 303 consid. 4.7.3; 143 IV 408 consid. 6.1). Alla luce del carattere riformatorio del rimedio giuridico dell'appello, la Corte cantonale deve in particolare stabilire e motivare una pena propria. Non può limitarsi a verificare i considerandi relativi alla commisurazione della pena nella sentenza della prima istanza sulla base delle censure sollevate dal ricorrente (DTF 150 IV 481 consid. 2.4; 141 IV 244 consid. 1.3.3). In concreto, la CARP ha rettamente eseguito una propria commisurazione della pena, esponendo i fattori presi in considerazione, segnatamente la violazione del principio di celerità e il lungo tempo trascorso dal reato, e spiegando la loro valutazione in senso significativamente attenuante sulla sanzione inflitta. Sotto il profilo dell'obbligo di motivazione (art. 50 CP), la sentenza impugnata non presta il fianco a critiche, il ragionamento della CARP, che ha attribuito un peso notevole in senso attenuante ai suddetti fattori di attenuazione della pena, potendo essere chiaramente seguito.
Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la Corte cantonale non era tenuta a specificare in cifre o in percentuali la rilevanza attribuita a tali elementi. A torto egli rimprovera poi alla CARP di non avere tenuto conto della sua buona condotta dopo i fatti incriminati. La Corte cantonale ha infatti ammesso la realizzazione del fattore attenuante di cui all'art. 48 lett. e CP ed ha perciò riconosciuto che la pena aveva manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e la circostanza che da allora l'autore aveva tenuto buona condotta. D'altra parte, la CARP ha rettamente considerato anche l'intervallo temporale della procedura di appello, rilevando che la pronuncia di appello era emanata dopo più di 10 anni dagli ultimi reati (DTF 140 IV 145 consid. 3.1 e rinvio; sentenza 6B_657/2023 del 24 marzo 2025 consid. 1.1.2). Laddove il ricorrente adduce che la Corte cantonale non avrebbe tenuto conto del fatto che una parte dei reati sarebbe nel frattempo prescritta durante la procedura di appello, egli disattende che la prescrizione si estingue con la pronuncia della sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP). La tesi ricorsuale è quindi manifestamente infondata. Nella fattispecie, la Corte cantonale ha tenuto conto sia della violazione del principio di celerità sia del lungo tempo trascorso dal reato (art. 48 lett. e CP), attribuendo loro un influsso attenuante particolarmente importante sulla pena, tant'è che la pena detentiva di 6 anni ritenuta adeguata è per finire stata ridotta in modo rilevante a 3 anni e 4 mesi. Il semplice fatto che l'effetto attenuante attribuito dalla CARP non sia dell'entità auspicata dal ricorrente, non configura un abuso del potere di apprezzamento.
2.5. Richiamando la DTF 134 IV 17 consid. 3.5, il ricorrente adduce che la Corte cantonale avrebbe dovuto motivare esplicitamente le ragioni per cui si giustificava di infliggere una pena lievemente superiore al limite di 3 anni per la concessione della condizionale parziale (cfr. art. 43 cpv. 1 CP). Tuttavia, nella fattispecie, la Corte cantonale ha ritenuto di principio adeguata una pena detentiva di 6 anni, la riduzione di tale pena a 3 anni e 4 mesi essendo riconducibile esclusivamente alla violazione del principio di celerità e al lungo tempo trascorso dal reato. In tali circostanze, la durata della pena detentiva ritenuta adeguata supera manifestamente il limite superiore per la concessione della sospensione condizionale parziale, sicché un'ulteriore riduzione al solo scopo di potere rientrare entro tale soglia non entra in considerazione (sentenze 6B_207/2025 del 4 dicembre 2025 consid. 1.4.3; 6B_638/2023 del 20 novembre 2025 consid. 5.8).
2.6.
2.6.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 48 lett. d CP e del divieto dell'arbitrio. Sostiene che l'avvenuto, parziale, risarcimento del danno degli accusatori privati dovrebbe essere riconosciuto anche in suo favore, non soltanto a beneficio del correo. Chiede inoltre che sia pienamente ammessa l'attenuante specifica del sincero pentimento.
2.6.2. Come si è detto, pur non scorgendo gli estremi del sincero pentimento ai sensi dell'art. 48 lett. d CP, la CARP ha tenuto conto in senso attenuante del parziale risarcimento agli accusatori privati unicamente a favore del coimputato (B.________), che era stato il solo ad avervi fatto fronte. La Corte cantonale ha rilevato che non v'era alcuna traccia di uno sforzo comune di entrambi gli imputati nella decisione di procedere al parziale risarcimento e di metterlo in atto. Ha segnatamente accertato che il denaro utilizzato per pagare gli indennizzi è stato ottenuto personalmente dal coimputato quale prestito da parte della società C.________ GmbH di cui egli è l'unico azionista. Il ricorrente non si confronta specificatamente con questo accertamento e non spiega, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni esso sarebbe manifestamente in contrasto con gli atti e pertanto arbitrario. Limitandosi ad addurre in maniera appellatoria che il risarcimento agli accusatori privati sarebbe stato eseguito attraverso una società del gruppo D.________, di cui sarebbe stato proprietario nella misura del 50 %, il ricorrente non sostanzia arbitrio alcuno. L'accertamento in questione, secondo cui i fondi sono riconducibili ad un prestito della società C.________ GmbH a favore di B.________ in veste di azionista unico della stessa è pertanto vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). In modo sostenibile, la CARP ha perciò attribuito l'esecuzione del parziale risarcimento esclusivamente al coimputato. In tali circostanze, poiché il ricorrente non ha personalmente eseguito alcun risarcimento, non occorre esaminare se la Corte cantonale avrebbe dovuto riconoscere, in capo al coimputato, l'attenuante specifica del sincero pentimento giusta l'art. 48 lett. d CP.
2.7.
2.7.1. Il ricorrente lamenta la mancata presa in considerazione in senso attenuante di una particolare sensibilità alla pena. Richiama la sua attività professionale quale intermediario immobiliare ed adduce che, una volta scontata la pena detentiva, un suo reinserimento nel mercato del lavoro sarà impossibile.
2.7.2. Secondo la giurisprudenza, una particolare sensibilità alla pena può essere riconosciuta soltanto in presenza di circostanze straordinarie, suscettibili di rendere considerevolmente più gravosa la sanzione per rapporto alla media degli altri condannati. Ciò non è il caso per l'esecuzione di una pena detentiva che comporta generalmente conseguenze in ambito familiare e per ogni persona attiva professionalmente, potendo segnatamente comportare la perdita del posto di lavoro (sentenze 6B_774/2020 del 28 luglio 2021 consid. 3.3.4; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). Lamentando genericamente delle possibili difficoltà di reinserimento professionale al termine dell'esecuzione della pena, il ricorrente prospetta un'evenienza che può colpire in linea di massima chiunque si trovi a scontare una pena detentiva di una certa durata. Non rende con ciò seriamente realizzata alcuna circostanza straordinaria, tale da giustificare un correttivo della sanzione.
2.8. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente non rende quindi seriamente ravvisabile che la pena sia stata commisurata sulla base di elementi non pertinenti e che proceda da un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento della Corte cantonale. Essa deve pertanto essere confermata.
3.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 1° aprile 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni