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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

21 ottobre 2008·DE·Accoglimento·Sentenza di principio·DTF·BGE 135 III 31·15·3,039 parole·~15 min

Regesto

Art. 174 cpv. 2 n. 2 in relazione con l'art. 194 cpv. 1 LEF; dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione; annullamento del fallimento in seguito al deposito dell'importo dovuto presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore. Nell'ambito del deposito nel senso dell'art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF, il debitore può eccezionalmente far dipendere dall'esito di un ulteriore processo la consegna al creditore dell'importo depositato. Il debitore di cui è stato dichiarato il fallimento senza preventiva esecuzione dispone di un interesse legittimo a procedere in questo modo, se la pretesa che ha dato luogo alla dichiarazione di fallimento è contestata, rispettivamente non è mai stata esaminata in un processo ordinario (consid. 2.2.5). Il debitore non può tuttavia far dipendere la consegna dell'importo depositato anche dal suo consenso (consid. 2.2.6).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in tedesco

Citazioni (5)

5A_277/2008
BGE 133 III 687
BGE 133 III 393
BGE 134 III 379
BGE 132 III 24

Citato da (9)

Articoli di legge (21)

Art. 66 Abs. 1 BGGArt. 105 Abs. 1 BGGArt. 99 Abs. 1 BGGArt. 75 Abs. 1 BGGArt. 68 Abs. 1 BGGArt. 18 Abs. 1 ORArt. 107 Abs. 2 BGGArt. 72 Abs. 2 lit. a, Art. 74 Abs. 2 lit. d, Art. 75 BGGArt. 74 AbsArt. 174 SchKGArt. 174 Abs. 2 SchKGArt. 190 Abs. 1 Ziff. 2 SchKGArt. 190 SchKGArt. 174 Abs. 2 Ziff. 2 SchKGArt. 174 Abs. 1 SchKGArt. 25 Ziff. 2 lit. d SchKGArt. 194 AbsArt. 86 SchKGArt. 194 Abs. 1 SchKGArt. 480 ORArt. 92 OR

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