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Droit des personnes

31 marzo 2010·FR·Accoglimento·Sentenza di principio·DTF·BGE 136 III 296·15·3,962 parole·~20 min

Regesto

Art. 28 CC e art. 13 LLCA; protezione della personalità, segreto professionale dell'avvocato. La legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati elenca in modo esaustivo le regole professionali a cui sono sottoposti gli avvocati; il diritto federale non prevede alcun obbligo per l'avvocato di preliminarmente domandare al presidente dell'ordine degli avvocati l'autorizzazione a testimoniare (consid. 2). Il cliente non può dedurre dal diritto della personalità una pretesa che impedisca al presidente dell'ordine degli avvocati di rifiutare all'avvocato l'autorizzazione a deporre. La decisione di testimoniare spetta esclusivamente all'avvocato; né il cliente né l'autorità di vigilanza possono costringerlo a deporre (consid. 3).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Citazioni (7)

5A_163/2009
5A_517/2008
5A_605/2007
ATF 131 I 223
ATF 120 II 369
ATF 91 I 200

Citato da (7)

Articoli di legge (14)

art. 181 CPart. 100 al. 1 LTFart. 28 CCart. 72 al. 1 LTFart. 75 al. 1 LTFart. 76 al. 1 LTFart. 28 al. 2 CCart. 91 LTFart. 91 let. a LTFart. 13 LLCAart. 13 al. 1 LLCAart. 51 al. 1 let. b LTFart. 165 CPCart. 3 UBV

Sentenze correlate