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Assurance responsabilité civile

25 febbraio 2013·FR·Inammissibilità·Sentenza di principio·DTF·BGE 139 III 252·14·2,666 parole·~13 min

Regesto

Art. 72 cpv. 2 lett. b e art. 75 cpv. 2 LTF; responsabilità dello Stato per l'attività dei medici ospedalieri; via di diritto, esigenza della doppia istanza cantonale. La via del ricorso in materia civile è aperta contro le decisioni rese in applicazione del diritto pubblico cantonale sulla responsabilità per gli atti illeciti commessi dai medici ingaggiati negli ospedali pubblici (consid. 1.1-1.5; conferma della giurisprudenza). In queste cause giudicate dopo il 1° gennaio 2011, il diritto cantonale deve permettere di ricorrere presso un tribunale superiore. Il cantone rimane libero nella designazione dell'autorità di prima istanza (consid. 1.6).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Articoli di legge (18)

art. 9 Cst.art. 106 al. 2 LTFart. 68 al. 1 LTFart. 66 al. 1 LTFart. 106 al. 1 LTFart. 75 al. 2 LTFart. 74 al. 1 let. b LTFart. 75 al. 1 LTFArt. 49 Cst.art. 61 al. 2 COart. 61 al. 1 COart. 114 LTFart. 111 al. 3 LTFart. 72 al. 2 let. b LTFart. 130 al. 2 LTFart. 72 al. 2 LTFart. 41 LHFRart. 2 LHFR

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