Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_319/2022
Sentenza del 28 settembre 2022
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.A.________e B.A.________,
ricorrenti,
contro
1. C.C.________,
2. D.C.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Dario Gabaglio,
opponenti.
Oggetto
indennità per occupazione abusiva; spese,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 giugno 2022 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2022.33).
Considerando:
che il Pretore aggiunto della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha, con giudizio 10 febbraio 2022, condannato B.A.________ ed A.A.________ a versare a C.C.________ e D.C.________ fr. 38'338.35 a titolo di indennità per occupazione abusiva e spese, oltre a fr. 904.70 mensili - a partire dal mese di gennaio 2022 - per spese di deposito;
che con sentenza 15 giugno 2022 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile per l'assenza di motivazione l'appello presentato da B.A.________ ed A.A.________;
che quest'ultimi sono insorti al Tribunale federale con scritto 20 luglio 2022, con cui - dopo aver in particolare alluso al loro stato di salute - affermano di riproporre il contenuto del loro appello allegato in copia;
che i ricorrenti sono stati invano invitati, con decreto 4 agosto 2022, a versare entro il 29 agosto 2022 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--;
che il 25 agosto 2022 essi hanno presentato una domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo spese;
che con decreto 1° settembre 2022 la predetta domanda è stata respinta e ai ricorrenti è stato impartito il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 16 settembre 2022 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
che il 2 settembre 2022 la posta ha vanamente tentato di recapitare il predetto decreto, inviato quale atto giudiziario da consegnare dietro firma;
che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione di tale decreto, ritornato al Tribunale federale, è reputata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che giusta l'attestazione 27 settembre 2022 della Cassa del Tribunale federale, il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale né le è pervenuto un avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che a prescindere da quanto appena osservato, il gravame si rivela pure manifestamente inammissibile in seguito alla sua carente motivazione, i ricorrenti omettendo di spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, le ragioni per cui questa violerebbe il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1);
che in futuro scritti analoghi al presente ricorso e concernenti questa procedura (segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta;
che si rinuncia eccezionalmente a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 settembre 2022
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti