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Équilibre écologique

27 febbraio 2007·FR·Reiezione parziale·Sentenza di principio·DTF·BGE 133 I 172·28·2,093 parole·~10 min

Regesto

Art. 3, 49 e 80 Cost.; regolamento transitorio ginevrino concernente l'allevamento, l'acquisto e la detenzione di cani pericolosi o potenzialmente pericolosi. La legislazione federale in materia di protezione degli animali non proibisce ai Cantoni di promulgare delle disposizioni di polizia volte a prevenire aggressioni da parte di cani nei confronti delle persone (consid. 2). I provvedimenti d'urgenza promulgati a tale titolo dal Canton Ginevra (interdizione di riprodurre in allevamento cani pericolosi; regime autorizzativo per acquistare e detenere simili cani; [...]) ossequiano le esigenze dell'art. 36 Cost.; in particolare non necessitano di una base legale formale e sono proporzionati allo scopo perseguito, date - segnatamente - le conseguenze potenzialmente gravi che possono scaturire da un'aggressione da parte di cani (consid. 3).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Articoli di legge (9)

art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.art. 132 al. 1 LTFart. 88 OJArt. 49 Cst.art. 80 Cst.art. 30a OPAnart. 34a OPAnart. 34b OPAnArt. 1 But

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