Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_454/2025
Sentenza dell'11 maggio 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Hänni, Ryter,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
rappresentato da SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 giugno 2025
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2025.18).
Fatti
A.
A.a. A.________ (...), cittadino italiano nato e cresciuto in Svizzera, è stato posto nel 1966 al beneficio di un permesso di domicilio, trasformato nel 2002, in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, in un permesso di domicilio UE/AELS.
A.b. Tra il 1998 e il 2021 A.________ è stato condannato a molteplici riprese dalle autorità penali. Segnatamente è stato condannato sette volte per infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale (tra l'altro per eccesso di velocità, guida in stato di inattitudine, ripetuta guida senza autorizzazione rispettivamente senza licenza di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile, ripetuto abuso delle targhe) e a sei riprese per reati patrimoniali (in particolare per [ripetuta] appropriazione indebita, furto, ripetuta truffa). Le pene detentive inflittegli ammontavano, cumulate, a 203 giorni e le pene pecuniarie raggiungevano un totale di 450 aliquote giornaliere. A ciò si aggiungevano delle multe.
A.c. A.________ non svolge più alcuna attività lucrativa dal 2019, se non addirittura da un'imprecisata data anteriore. Ininterrottamente a carico della pubblica assistenza da febbraio 2019 egli aveva percepito, al 22 novembre 2023, prestazioni assistenziali ammontanti a fr. 107'030.--. Aveva inoltre 176 attestati di carenza beni (ACB) a suo carico per un totale di fr. 194'700.20, un'esecuzione in corso di fr. 1'692.10 e pignoramenti per complessivi fr. 9'255.20.
A.d. A causa dei suoi debiti e delle condanne penali A.________ è stato ammonito a quattro riprese (27 aprile 1998 - 8 marzo 2005 - 29 aprile 2011 - 19 gennaio 2018) dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino.
A.e. Il 28 aprile 2022 la Sezione della popolazione ha revocato il permesso di domicilio UE/AELS di A.________ e l'ha rimpiazzato con un permesso di dimora UE/AELS della durata di dodici mesi (commutazione), vincolato alle seguenti condizioni: a) non doveva più interessare in alcun modo le autorità di polizia e giudiziarie, in Svizzera e all'estero; b) nel limite delle sue possibilità, doveva mettere fine alla percezione dell'aiuto sociale; c) nel limite delle sue possibilità, doveva sanare la sua situazione debitoria ed evitare di generare nuove esecuzioni, ad esempio prendendo contatto con l'Ufficio esecuzione e fallimenti al fine di trovare una soluzione; d) si doveva impegnare per tentare di trovare una nuova occupazione, documentando debitamente le ricerche d'impiego. L'autorità ha inoltre reso A.________ attento al fatto che in caso di non adempimento delle citate condizioni, la sua autorizzazione di soggiorno avrebbe potuto essere revocata o non rinnovata.
B.
B.a. Il 12 aprile 2023 A.________ ha chiesto il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS. L'istanza è stata respinta dalla Sezione della popolazione il 22 novembre 2023, che nel contempo gli ha fissato un termine per lasciare la Svizzera. L'autorità ha tenuto conto del fatto che egli non aveva rispettato le condizioni impostegli il 28 aprile 2022, ossia non si era attivato per trovare un lavoro, era tuttora a carico della pubblica assistenza e la sua situazione debitoria si era ulteriormente aggravata.
B.b. Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 4 dicembre 2024, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 20 giugno 2025.
C.
Il 22 agosto 2025 A.________ ha inoltrato un "ricorso" al Tribunale federale. Protestate spese e ripetibili chiede che, accolto il suo gravame, le decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione della popolazione siano annullate e che venga rinnovato il suo permesso di dimora UE/AELS.
Con decreto presidenziale del 27 agosto 2025 è stato conferito l'effetto sospensivo al ricorso.
Pronunciandosi sulla domanda di assistenza giudiziaria, limitata alla dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, presentata dal ricorrente il Tribunale federale, con scritto del 1° settembre 2025, ha rinunciato a esigere un anticipo delle spese e ha informato costui che avrebbe preso una decisione ulteriormente.
Invitati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e conclusioni della sentenza impugnata, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. La Sezione della Popolazione ha proposto la reiezione del gravame. Il 12 gennaio 2026 il ricorrente ha presentato un allegato di replica.
Diritto
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 150 II 346 consid. 1.1, IV 103 consid. 1).
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Ciò significa, a contrario, che tale via di ricorso è aperta quando la parte ricorrente può invocare, in maniera sostenibile, un diritto a ottenere l'autorizzazione richiesta. Secondo la giurisprudenza, a tal fine è sufficiente che esista un diritto potenziale all'autorizzazione (DTF 149 I 72 consid. 1.1; 147 I 89 consid. 1.1.1).
1.1.1. Nella fattispecie il ricorrente può di principio pretendere il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno in virtù del diritto alla libera circolazione conferitogli dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (di seguito: Accordo o ALC [RS 0.142.112.681]; sentenze 2C_493/2025 del 15 gennaio 2026 consid. 1.1; 2C_292/2025 del 20 agosto 2025 consid. 1.2). Siccome è nato in Svizzera, ove risiede da più di 60 anni, un diritto al richiamo all'art. 8 CEDU nell'ottica della garanzia alla vita privata va pure ammesso, il suo soggiorno legale essendo durato più di dieci anni (vedasi DTF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9). Egli può quindi, in linea di principio, invocare un diritto potenziale al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno (sentenza 2C_277/2025 del 16 settembre 2025 consid. 1.3), ragione per cui il ricorso in materia di diritto pubblico è, in via di principio, ammissibile. Sapere se le condizioni di un siffatto diritto siano effettivamente adempiute attiene al merito (DTF 147 I 268 consid. 1.2.7).
1.1.2. Per contro, la richiesta di concedergli un'autorizzazione di soggiorno per gravi motivi (caso di rigore) ai sensi dell'art. 20 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sulla libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203) è inammissibile. Detta norma infatti ha solo carattere potestativo e non conferisce quindi nessun diritto di soggiorno. Inoltre siccome disciplina le deroghe alle condizioni di ammissione, il ricorso in materia di diritto pubblico è espressamente escluso in virtù dell'art. 83 lett. c n. 5 LTF (sentenza 2C_146/2025 del 13 maggio 2025 consid. 4.2).
1.2. Diretto contro una decisione finale emessa da un tribunale cantonale superiore (artt. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e 90 LTF) il ricorso è tempestivo (artt. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) ed è stato presentato dal destinatario della pronuncia contestata, con interesse ad insorgere al fine di ottenere il permesso richiesto (art. 89 cpv. 1 LTF). Di principio, l'impugnativa è di conseguenza ammissibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico ex art. 82 segg. LTF.
Nella misura in cui il gravame adempie le esigenze formali del tipo di ricorso esperibile non ha infatti rilievo la semplice denominazione di "ricorso" data allo stesso (DTF 138 I 367 consid. 1.1; sentenza 2C_184/2025 del 12 febbraio 2026 consid. 1.2).
1.3. In ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi interposti, l'insorgente è però legittimato a presentare solo conclusioni riguardanti l'annullamento e/o la riforma della sentenza della Corte cantonale. Quelle volte all'annullamento delle decisioni della Sezione della popolazione e del Consiglio di Stato non sono ricevibili (DTF 136 II 539 consid. 1.2; sentenze 2C_570/2025 del 2 aprile 2026 consid. 1.2.3; 2D_23/2024 del 17 giugno 2025 consid. 1.2.7).
2.
2.1. Con un ricorso in materia di diritto pubblico è tra l'altro possibile lamentare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che è esaminata solo se formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 149 III 81 consid. 1.3).
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene o completarlo solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6, 150 IV 360 consid. 3.2.1 e rispettivi riferimenti). Salvo in casi in cui tale inesattezza sia manifesta, ciò dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3; sentenza 2C_31/2026 del 24 marzo 2026 consid. 3.2 e rinvii). Occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale non entra nel merito di critiche puramente appellatorie (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2). Nuovi fatti e prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF. Il riferimento a prove o fatti di merito avveratisi dopo la pronuncia del giudizio impugnato (
nova in senso proprio; DTF 149 III 465 consid. 5.5.1) o il richiamo di elementi che le parti avrebbero omesso di sottoporre all'autorità precedente è escluso (DTF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
2.3. A sostegno del suo ragionamento giuridico il ricorrente propone all'inizio del suo gravame una sintesi personale dei fatti, ove si discosta dagli accertamenti che emergono dalla sentenza cantonale. Nella misura in cui non adduce e ancora meno dimostra che questi ultimi siano stati constatati in maniera arbitraria (cfr.
supra consid. 2.2), non si terrà conto della sua versione.
Questa Corte non prenderà inoltre in considerazione i documenti forniti dal ricorrente se non figurano già nell'inserto di causa. Trattasi dello scritto datato 30 giugno 2025 dell'Ufficio ticinese di sostegno sociale e dell'inserimento così come del contratto di lavoro a tempo indeterminato di medesima data, redatti dopo la pronuncia della sentenza querelata e, quindi, d'acchito, inammissibili (cfr.
supra consid. 2.2). Per quanto concerne invece la documentazione concernente l'avvio di un'eventuale attività indipendente del ricorrente (attestato del 15 giugno 2025, listino prezzi e carta da visita), egli non spiega e ancora meno dimostra perché (supponendo che non sia stata elaborata dopo la sentenza contestata) non ha potuto darla già all'istanza precedente. Senza dimenticare che detta attività, come menzionato nel gravame, è tuttora allo stadio di progetto, come confermato anche nell'allegato di replica, ove viene addotto che la stessa potrebbe essere avviata nei primi mesi del 2026. Quantunque ne dica il ricorrente questo fatto non è quindi pertinente (cfr. anche
infra consid. 4.2). A prescindere da ciò spetta al ricorrente, cittadino europeo, valutare l'opportunità di presentare una (nuova) domanda di rilascio di un'autorizzazione di soggiorno per potere svolgere l'attività lucrativa di cui al nuovo contratto di lavoro rispettivamente l'attività indipendente menzionata in precedenza e sarà compito dell'autorità di prime cure esaminare se sono soddisfatte le esigenze per accordare un titolo di soggiorno. Premesse queste considerazioni il Tribunale federale si pronuncerà unicamente sulla base dei fatti accertati nella sentenza impugnata.
3.
Oggetto di disamina è la conferma, da parte del Tribunale cantonale amministrativo, del rifiuto di rinnovare il permesso di dimora UE/AELS di cui il ricorrente era titolare al motivo che le condizioni imposte nella decisione di commutazione del permesso di domicilio UE/AELS non sono state ossequiate.
In primo luogo va osservato che il ricorrente non lamenta, a giusto titolo, una violazione dell'art. 33 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) combinato con l'art. 62 cpv. 2 lett. d LStrI. Oltre al fatto che questi disposti non gli conferiscono il diritto ad ottenere la proroga della sua autorizzazione di soggiorno, egli stesso riconosce che le condizioni che gravavano la decisione di commutazione del 28 aprile 2022 non sono attualmente pienamente soddisfatte. Non occorre pertanto esaminare ulteriormente questi aspetti (sentenza 2C_452/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 3.3).
4.
Dell'avviso del ricorrente egli fruirebbe dello statuto di lavoratore, ragione per cui potrebbe prevalersi dei diritti garantiti dall'Accordo sulla libera circolazione.
4.1. L'art. 6 par. 1 Allegato I ALC prevede segnatamente che il lavoratore dipendente, cittadino di una parte contraente, che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio. L'art. 12 par. 1 Allegato I ALC stabilisce inoltre che il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un'altra parte contraente per esercitarvi un'attività indipendente riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine.
4.2. Il ricorrente è dell'avviso che dovrebbe essere riconosciuto come lavoratore, visto il contratto di lavoro sottoscritto il 30 giugno 2025. Senonché egli ha iniziato questa attività il 1° luglio 2025 ossia dopo la pronuncia della sentenza ora contestata. Come già illustrato (cfr.
supra consid. 2.2) questo fatto nuovo non può essere considerato, ma potrebbe tutt'al più motivare, come già rilevato (cfr. supra consid. 2.3), una nuova domanda di titolo di soggiorno. In ogni caso esso non è oggetto di disamina.
Per quanto concerne invece l'attività indipendente che il ricorrente vorrebbe avviare (cfr.
ugualmente supra consid. 2.3), la stessa non è idonea, allo stato attuale, a conferirgli un diritto di presenza in Svizzera. Trattasi in effetti soltanto di un progetto il quale, come emerge dai fatti accertati nella sentenza cantonale, vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF), non è mai stato concretizzato dall'interessato.
4.3. Il ricorrente non pretende poi, a giusto titolo, che disponeva, quando la Corte cantonale si è pronunciata, di un diritto di soggiorno derivante dall'art. 6 par. 1 Allegato I ALC. Disoccupato perlomeno dal 2019, egli ha lavorato in seguito solo in maniera occasionale, nell'ambito di una misura di reinserimento socio-professionale (cosiddetto programma di attività di utilità pubblica [AUP]) decisa dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (sentenza 2C_445/2025 del 9 aprile 2026 consid. 5.3 e riferimenti). Va poi osservato, per quanto ciò sia necessario, che niente permette di ritenere che il ricorrente possa appellarsi al diritto di rimanere dopo la cessazione dell'attività lucrativa a causa di un'incapacità permanente al lavoro ai sensi dell'art. 4 par. 1 Allegato I ALC (vedasi DTF 151 II 277 consid. 6.1; 147 II 35 consid. 3.3). Inoltre, siccome è a carico della pubblica assistenza dal 2019 egli non può nemmeno richiamarsi all'art. 24 Allegato I ALC che disciplina il soggiorno delle persone che non esercitano un'attività lucrativa (DTF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; sentenza 2C_190/2025 del 15 ottobre 2025 consid. 5.2).
4.4. Da quel che precede discende che il ricorrente non può prevalersi di alcun diritto proveniente dall'ALC, come giudicato a ragione dal Tribunale cantonale amministrativo.
5.
Censurando la disattenzione dell'art. 8 CEDU, il ricorrente è dell'avviso che il rifiuto di rinnovare la sua autorizzazione di soggiorno disattende il principio della proporzionalità.
5.1. Nato in Svizzera e al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno dal 1966, il ricorrente può senz'altro prevalersi del diritto alla tutela della vita privata garantito dall'art. 8 CEDU (vedasi DTF 149 I 207 consid. 5.3.1 e 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.4).
5.2. Un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata garantito dall'art. 8 n. 1 CEDU è possibile alle condizioni indicate dall'art. 8 n. 2 CEDU. La misura deve apparire proporzionata alla luce dell'insieme delle circostanze della fattispecie e dev'essere effettuata una ponderazione tra l'interesse privato della persona a conservare il suo titolo di soggiorno e quello pubblico a negarlo (DTF 144 I 91 consid. 4.2; 144 I 266 consid. 3.7). In tale ambito occorre tenere conto della gravità di eventuali rimproveri che vengono mossi allo straniero, del suo grado d'integrazione, della durata del suo soggiorno nel nostro Paese e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (DTF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3), così come, in caso di dipendenza dall'aiuto sociale, delle circostanze che vi hanno condotto, segnatamente se è dovuta a una sua eventuale colpa (sentenze 2C_452/2024, già citata, consid. 4.2; 2D_18/2024 del 2 ottobre 2024 consid. 3.3.6). L'interesse pubblico alla revoca dei permessi di soggiorno di stranieri dipendenti dall'assistenza sociale consiste innanzitutto nell'evitare che tali persone continuino in futuro a gravare sulla collettività pubblica (sentenze 2C_452/2024, già citata, consid. 4.2; 2C_20/2024 del 17 aprile 2024 consid. 7.3). La durata del soggiorno in Svizzera costituisce un criterio molto importante. Tanto più lunga è la durata della permanenza in Svizzera quanto le condizioni per porre fine al soggiorno soggiacciono a esigenze elevate (sentenze 2C_452/2024, già citata, consid. 4.2; 2D_18/2024, già citata, consid. 3.3.6). Una ragione particolare che giustifica il mancato rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno dopo un soggiorno legale di dieci anni può sussistere, ma non solo, se è dato un motivo di revoca dell'autorizzazione di soggiorno ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LStrI (sentenze 2C_277/2025, già citata, consid. 5.2; 2C_134/2025 del 6 novembre 2025 consid. 4.1 e rinvii).
Per prassi costante fine di una commutazione è di indurre lo straniero, a titolo preventivo, a modificare in futuro il proprio comportamento e ad integrarsi meglio (DTF 148 II 1 consid. 2.4; sentenza 2C_277/2025, già citata, consid. 5.2). Il rifiuto di rinnovare l'autorizzazione di soggiorno che rimpiazza il permesso di domicilio non può fondarsi sulla situazione all'origine della commutazione. Quando il titolo di soggiorno di una persona straniera è stato commutato a causa di un deficit di integrazione, le autorità competenti devono fondare la loro nuova decisione sull'evoluzione della situazione dal momento della commutazione (sentenze 2C_277/2025, già citata, consid. 5.2; 2C_119/2023 del 26 gennaio 2024 consid. 4.4.2.1).
5.3.
5.3.1. Nel caso di specie emerge dai fatti, vincolanti (art. 105 cpv. 1 LTF), accertati dalla Corte cantonale che il ricorrente non svolge più alcuna attività lucrativa se non altro dal 2019, che da quel momento è a carico della pubblica assistenza ed è gravato di debiti. Egli è stato formalmente ammonito, invano, dalla competente autorità a più riprese (nel 1998, 2005, 2011 e 2018) prima che la decisione di commutazione gli sia notificata il 28 aprile 2022. La stessa era vincolata alle condizioni che non doveva più interessare le autorità di polizia e giudiziarie, che, nel limite delle sue possibilità, doveva cessare di percepire la pubblica assistenza, che, sempre nel limite delle sue possibilità, doveva sanare la propria situazione debitoria ed evitare di generare nuove esecuzioni, ad esempio contattando a tal fine la competente autorità per trovare una soluzione e, infine, che doveva darsi da fare per trovare un nuovo lavoro, comprovando i suoi tentativi al riguardo. Sennonché, come osservato dai Giudici cantonali, l'interessato da allora non ha dimostrato di essersi impegnato nella ricerca di un impiego (la sua intenzione di avviare un'attività indipendente non essendosi realizzata), non ha contattato l'Ufficio competente per cercare di sanare la sua situazione debitoria, la quale era peggiorata sia nei confronti dello Stato (aiuto sociale) che per quanto concerne i suoi debiti privati. Come appena esposto il ricorrente non ha quindi rispettato diverse condizioni impostegli nella convenzione d'integrazione e non ha addotto al riguardo alcun valido motivo (cfr. art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI). In particolare, vista la mancanza, che non ha giustificazione, di prove atte a documentare le ricerche di lavoro, ne deriva che la dipendenza dall'aiuto sociale (che ammontava a fr. 107'030.-- il 22 novembre 2023) è perlomeno parzialmente imputabile al ricorrente e grava sulle pubbliche finanze (vedasi art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI). Sono quindi dati seri motivi, espressamente previsti dal legislatore, affinché venga rinviato dalla Svizzera.
In questo contesto il Tribunale cantonale amministratvio poteva quindi a giusto titolo giungere alla conclusione che era dato un interesse pubblico importante a non rinnovare il permesso di dimora UE/AELS del qui ricorrente.
5.3.2. Per quanto concerne l'interesse privato del ricorrente a potere rimanere in Svizzera, occorre tenere conto del suo lunghissimo soggiorno nel nostro Paese, ove è nato e risiede legalmente dal 1966, così come del fatto che, avendo ora 61 anni, è prossimo all'età del pensionamento. Per contro, malgrado la sua lunga presenza, egli presenta, vista la sua situazione penale, sociale e finanziaria, un deficit d'integrazione importante. In effetti, come appena illustrato, non lavora ed è a carico della pubblica assistenza dal 2019. Ha dei debiti privati rilevanti (al 22 novembre 2023 aveva in corso un'esecuzione per fr. 1'692.10, 3 pignoramenti per complessivi fr. 9'255.20 e a suo carico 17 attestati di carenza beni [ACB] pari a fr. 194'700.20) ed è stato condannato ben 13 volte, tra il 1998 e il 2021, dalle autorità giudiziarie penali per reati patrimoniali ed infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale. Dal profilo personale e familiare, non è più sposato e non ha figli. Inoltre non ha fatto valere alcun elemento che permetterebbe di attestare che sia particolarmente integrato dal profilo sociale. Per quanto concerne un'eventuale rientro in Italia, suo paese di origine, anche se gli richiederà un periodo di adattamento lo stesso, come constatato dai Giudici ticinesi, appare tutto sommato esigibile e non pregiudicherà in maniera eccessiva la sua risocializzazione. In effetti anche se non ha mai vissuto in Italia, il ricorrente risiede in Ticino, Cantone ove la lingua, la cultura e i costumi sono simili a quelli del paese natio. Riguardo in seguito agli eventuali inconvenienti legati alla ricerca di un nuovo alloggio e/o di un impiego che il ricorrente dovrà, se del caso, affrontare, come ben rilevato dalla Corte cantonale, si tratta di aspetti che toccano tutte le persone straniere costrette a lasciare il nostro Paese. Per quanto invece egli fa valere per la prima volta nel suo allegato di replica che si occupa quotidianamente dei genitori anziani e malati, trattasi invece di un fatto che non è stato accertato e che non va, di conseguenza, considerato (cfr.
supra consid. 2.3). A prescindere da ciò, come constatato a ragione dai Giudici cantonali, il ricorrente può sempre installarsi nella fascia di confine e mantenere le sue relazioni familiari, personali e sociali come le ha intrattenute fino ad adesso. Infine, con riferimento ai problemi di salute, cioè due protesi alle anche e due glaucomi, fatti valere dal ricorrente, il quale però non li ha documentati, come accertato nella sentenza impugnata (art. 105 cpv. 1 LTF) l'Italia dispone di adeguate strutture medico-sanitarie e di una rete di servizi in ambito pubblico e privato di qualità, di modo che il ricorrente non sarà privato di assistenza medica e potrà continuare il suo percorso terapeutico. Anche da questo profilo un suo rientro in Italia è quindi esigibile.
5.3.3. Dal profilo dell'esame della proporzionalità, va ancora sottolineato che il ricorrente è stato ammonito a quattro riprese dall'autorità di prime cure, tra il 1998 e il 2018, prima che si procedesse alla commutazione della sua autorizzazione di soggiorno nel 2022. Con tale decisione ci si aspettava che prendesse coscienza della necessità di modificare il suo comportamento ed era peraltro stato debitamente avvertito che se commetteva nuove infrazioni, non cercava un nuovo lavoro o una soluzione per sanare la sua situazione debitoria, ciò avrebbe potuto comportare il mancato rinnovo del suo titolo di soggiorno e il suo rinvio dalla Svizzera. Ora, anche se effettivamente il ricorrente non è più stato condannato, egli tuttavia non ha fornito alcuna prova attestante che aveva cercato un nuovo impiego come anche non ha dimostrato di essersi messo in contatto con l'Ufficio esecuzione e fallimenti al fine di trovare una soluzione alla sua situazione finanziaria. Alla luce di questi elementi il ricorrente non sembra, ancora oggi, essere totalmente consapevole della necessità di modificare il suo comportamento.
5.4. Tenuto conto dell'insieme delle circostanze ne discende che il Tribunale cantonale amministrativo non ha violato l'art. 8 n. 2 CEDU facendo prevalere l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente sul suo interesse privato a potere rimanere in Svizzera, malgrado la sua lunghissima presenza nel nostro Paese.
6.
Per le considerazioni che precedono il gravame, trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico, si rivela infondato nella misura in cui è ammissibile e come tale va respinto.
7.
Viste le peculiarità del caso si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria, limitata alla dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, è pertanto priva d'oggetto (art. 64 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria parziale è priva d'oggetto.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 11 maggio 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perrroud