Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_129/2026
Sentenza dell'11 marzo 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Kneubühler, Müller,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avvocato Boris Banga,
ricorrente,
contro
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; decisione di estradizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 febbraio 2026 dal Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali (RR.2025.214).
Fatti
A.
Con domanda di estradizione del 15 aprile 2024, il Ministero della giustizia italiano ha chiesto alla Svizzera l'estradizione di A.________ sulla base di un ordine di esecuzione della carcerazione n. 845/2021 SIEP emesso il 29 dicembre 2023 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino finalizzato all'esecuzione di una pena di un anno di reclusione per i reati di truffa, sostituzione di persona aggravata e ricettazione, inflitta con sentenza emanata il 23 gennaio 2020 dalla Corte d'Appello di Torino (n. 690/2020), in riforma della sentenza del 4 aprile 2018 pronunciata dal Tribunale ordinario di Verbania (n. 203/2018), divenuta definitiva con la decisione della Corte Suprema di Cassazione n. 913/2021 del 7 luglio 2021. Interrogato in Svizzera il 9 settembre 2024, l'interessato ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, rifiutando tuttavia l'estradizione in via semplificata.
B.
Con decisione del 28 novembre 2025, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha concesso all'Italia l'estradizione di A.________ per i fatti oggetto della relativa domanda. Adita da quest'ultimo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso con sentenza del 19 febbraio 2026.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, postulando l'annullamento della predetta sentenza e della decisione dell'UFG del 28 novembre 2025, nonché di rinunciare alla sua estradizione all'Italia. In subordine, chiede il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti né richiamato l'incarto dell'autorità inferiore.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1).
1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, un'estradizione e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di ammissibilità non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione sull'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.2), il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento. Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.2 e 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte guidica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
2.
2.1. Il ricorrente sostiene che il caso particolarmente importante deriverebbe dalla pretesa violazione di principi procedurali elementari nella procedura svizzera ed estera. Egli fa anzitutto valere che la procedura dinanzi all'UFG si sarebbe svolta in lingua tedesca: l'interrogatorio di polizia, le comunicazioni dell'autorità e le prese di posizione della difesa sarebbero infatti state redatte in tale lingua. In applicazione dell'art. 33a PA (RS 172.021), la decisione di estradizione e il giudizio impugnato avrebbero quindi dovuto essere redatti in tedesco. Redigendoli invece in italiano, l'autorità inferiore avrebbe violato tale disposizione nonché il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 PA. L'insorgente afferma poi che l'autorità rogante avrebbe violato i diritti minimi della difesa nel procedimento estero. A suo dire, gli atti di quest'ultimo attesterebbero in maniera chiara la sua assenza ai dibattimenti concernenti la procedura d'appello e non permetterebbero di verificare una sua citazione agli stessi. La presenza di un difensore, senza che il ricorrente sia stato messo al corrente di tale procedura, non ovvierebbe a tale violazione. Infine, con riferimento alla richiesta dell'UFG alle autorità italiane circa una possibile esecuzione della pena in Svizzera, sostiene che la risposta avrebbe dovuto provenire direttamente dal Ministro della giustizia italiano. Richiamando l'art. 720 cpv. 1 del Codice di procedura penale italiano (CPP/I), ritiene che tale competenza non potesse essere delegata alla Procura generale di Torino.
2.2. Nella misura in cui il ricorrente fonda l'importanza della causa sulla pretesa lesione del suo diritto di essere sentito, egli non dimostra una violazione procedurale suscettibile di giustificare l'intervento del Tribunale federale. La CRP ha infatti rilevato che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è di principio determinante la lingua della decisione impugnata (in concreto l'italiano) e che non vi erano ragioni particolari per discostarsi da tale regola. Ha inoltre osservato che la domanda di assistenza del 15 aprile 2024 era redatta in lingua italiana, ovvero nella lingua madre del ricorrente, che gli è quindi pienamente comprensibile. L'insorgente non si confronta con tali motivazioni né spiega in che modo la scelta dell'italiano avrebbe concretamente pregiudicato la procedura o la comprensione degli atti, nonostante sia stato costantemente assistito da un legale. Peraltro, nel gravame egli riconosce espressamente il dovere dell'avvocato attivo in Svizzera di disporre perlomeno di conoscenze recettive delle lingue ufficiali, come rilevato dall'autorità inferiore sulla base dell'invalsa giurisprudenza (sentenze 1C_697/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 3.2 e 2C_201/2013 del 24 gennaio 2014 consid. 4.2, non pubblicato in DTF 140 II 194). In tale contesto, il fatto che l'interrogatorio di polizia e le osservazioni presentate dinanzi all'UFG siano avvenuti in tedesco, lingua del patrocinatore in Svizzera, non conferisce al caso alcuna importanza particolare, tanto più che il legale ha potuto sollevare puntuali censure nei ricorsi promossi. Oggigiorno è inoltre possibile ricorrere a programmi di traduzione online; qualora sorgessero dubbi sul significato di determinati termini giuridici propri dell'ordinamento italiano, essi possono essere sollevati nella presa di posizione sulla domanda di estradizione e, se del caso, chiariti dall'autorità di assistenza (sentenza 1C_697/2024, citata, consid. 3.2). Il ricorrente non sostiene, tuttavia, che simili difficoltà si sarebbero verificate.
2.3. L'intervento di questa Corte non è neppure giustificato in ragione della pretesa violazione dei diritti minimi della difesa nel procedimento estero. Come rilevato dall'autorità inferiore, nel procedimento penale di primo grado svoltosi in Italia il ricorrente era presente e assistito da un'avvocata. Nelle successive fasi di appello è stato poi rappresentato dalla sua legale di fiducia, alla quale sono state notificate le decisioni delle autorità giudiziarie. La CRP ha quindi ritenuto che fosse stata garantita una difesa sufficiente ai sensi dell'art. 6 CEDU e che non vi fossero elementi ostativi all'estradizione sotto il profilo dell'art. 2 AIMP (RS 351.1). Ora, il ricorrente non contesta di essere stato rappresentato da un'avvocata di sua fiducia, né che quest'ultima abbia partecipato ai dibattimenti, ricevuto le decisioni giudiziarie e adito tutte le istanze di appello. Pertanto, la tesi secondo cui egli non sarebbe stato a conoscenza dei procedimenti d'appello non è idonea a giustificare l'ammissibilità del ricorso. Va comunque ribadito che l'art. 6 CEDU può ostare eccezionalmente a un'estradizione solo quando la persona abbia subìto, o rischi di subire, un diniego di giustizia manifesto nello Stato richiedente; non ogni irregolarità procedurale è quindi sufficiente, essendo richiesta una violazione particolarmente grave delle garanzie a un equo processo, segnatamente quando i diritti della difesa siano stati completamente violati (DTF 149 IV 376 consid. 3.4 con rinvii; sentenza 1C_664/2025 del 16 dicembre 2025 consid. 2.3). In concreto, l'insorgente non tenta di dimostrare che una simile gravità sia stata raggiunta, tanto più che è stato costantemente assistito da un'avvocata. Per il resto, eventuali vizi del procedimento estero devono essere fatti valere in primo luogo nello Stato richiedente (sentenze 1C_381/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 1.2 e 1C_82/2021 del 16 febbraio 2021 consid. 1.2). Ciò vale a maggior ragione quando tale Stato è parte alla CEDU, come nel caso dell'Italia, poiché la giurisprudenza presume di principio ch'esso garantisca concretamente i diritti convenzionali (DTF 149 IV 376 consid. 3.4; 148 IV 314 consid. 3; 126 II 324 consid. 4e). In questo senso, il richiamo nel ricorso all'art. 3 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12) - secondo cui l'estradizione può essere rifiutata quando una condanna contumaciale sia stata pronunciata senza il rispetto dei diritti minimi della difesa - non giustifica di per sé la sua ammissibilità.
2.4. Anche la censura relativa alla competenza delle autorità italiane per rispondere alla richiesta dell'UFG, concernente un'eventuale esecuzione della pena in Svizzera, non rende la causa particolarmente importante. La CRP ha infatti rilevato che tale richiesta era stata correttamente trasmessa al Ministero della giustizia italiano, il quale l'ha poi inoltrata alla Procura Generale di Torino quale autorità penale competente. Ha inoltre ricordato, conformemente alla prassi costante non rimessa in discussione in questa sede, che non spetta al giudice dell'assistenza sindacare la corretta applicazione del diritto procedurale estero, nonché la ripartizione dei compiti fra le varie autorità estere in materia estradizionale. Infatti, salvo abuso manifesto, l'autorità richiesta non deve di massima esaminare la competenza procedurale dell'autorità richiedente, poiché ciò implicherebbe un esame completo del diritto di procedura estero (DTF 142 IV 250 consid. 6.2; 116 Ib 89 consid. 2c/aa; 114 Ib 254 consid. 5; sentenze 1A.143/2005 del 27 ottobre 2005 consid. 2.3 e 1A.135/2004 del 25 gennaio 2005 consid. 2.2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ed. 2024, n. 331). Inoltre, l'inosservanza delle forme di trasmissione o di altre regole procedurali non costituisce di principio un difetto grave che comporterebbe automaticamente il rifiuto dell'assistenza secondo l'art. 2 lett. d AIMP (cfr. DTF 116 Ib 86 consid. 5c; ZIMMERMANN, op. cit., n. 331). In concreto, è comunque decisivo il fatto che il ricorrente non contesta il contatto diretto dell'UFG con il Ministero della giustizia italiano per ottenere una presa di posizione sull'eventuale esecuzione della pena in Svizzera. Egli sembra inoltre travisare il contenuto del giudizio impugnato, senza tuttavia contestarlo. Come rilevato dalla CRP, la risposta italiana del 12 marzo 2025 è stata infatti presentata alla Svizzera proprio dal medesimo Ministero, il quale ha trasmesso all'UFG il documento con il quale la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino esprimeva il suo parere contrario. Le asserite irregolarità nella comunicazione con le autorità estere non sono pertanto dirimenti sotto il profilo dell'art. 84 LTF.
3.
Non essendo in presenza di un caso particolarmente importante, il ricorso è quindi inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, nonché al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali.
Losanna, 11 marzo 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti