Incarto n. 60.2015.61
Lugano 9 marzo 2015/asp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/18.02.2015 – emendata con scritto datato 3.03.2015 (spedito il 5.03.2015 e pervenuto a questa Corte il 6.03.2015) – presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare i "verbali di udienza" di un procedimento penale nel frattempo archiviato che lo riguarda personalmente (inc. TPC __________);
premesso che la richiesta priva di data e firma è stata inviata, via fax, al Tribunale penale cantonale l’1.02.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 18.02.2015, unitamente alla sentenza 14.03.2014 e i relativi verbali (inc. TPC __________);
ritenuto che con scritto 23.02.2015 questa Corte ha invitato IS 1 ad emendare la sua richiesta;
preso atto che con scritto datato 3.03.2015, debitamente firmato, spedito il 5.03.2015 e ricevuto da questa Corte il 6.03.2015, IS 1 espone i motivi alla base della sua richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 14.03.2014 la Corte delle assise criminali di __________ ha emanato una sentenza di condanna a carico, tra l’altro, di IS 1 (inc. TPC __________);
che la summenzionata decisione è passata in giudicato il medesimo giorno, non essendo stata impugnata (cfr. art. 437 cpv. 1 e 2 CPP);
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Tribunale penale cantonale a questa Corte il 18.02.2015 ed emendata con scritto datato 3.03.2015 – IS 1 chiede di essere autorizzato a visionare i verbali di udienza del procedimento penale in questione "(…) trattandosi di atti e documenti necessari per la mia difesa, nel procedimento di riconoscimento della sentenza elvetica, promosso dalla Procura della Repubblica, presso la Corte d’Appello di __________. Essendo imminente l’udienza per la decisione di merito. (…)" (scritto datato 3.03.2015, doc. CRP 3);
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna 14.03.2014 (inc. TPC __________), passata in giudicato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza 14.03.2014 (inc. TPC __________) e dei relativi verbali, considerato che il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte e ritenuto inoltre che egli necessiterebbe della citata documentazione dinanzi alle autorità penali __________;
che di conseguenza il verbale del dibattimento datato 14.01.2014, il verbale del dibattimento datato 7.03.2014, il verbale d’interrogatorio degli imputati (allegato 1 al verbale del dibattimento) datato 7.03.2014, il dispositivo della sentenza (allegato 2 al verbale del dibattimento) datato 14.03.2014 e infine la sentenza 14.03.2014 dell’incarto TPC __________ vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera