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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.03.2015 60.2015.61

9 mars 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·767 mots·~4 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2015.61  

Lugano 9 marzo 2015/asp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1/18.02.2015 – emendata con scritto datato 3.03.2015 (spedito il 5.03.2015 e pervenuto a questa Corte il 6.03.2015) – presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare i "verbali di udienza" di un procedimento penale nel frattempo archiviato che lo riguarda personalmente (inc. TPC __________);

premesso che la richiesta priva di data e firma è stata inviata, via fax, al Tribunale penale cantonale l’1.02.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 18.02.2015, unitamente alla sentenza 14.03.2014 e i relativi verbali (inc. TPC __________);

ritenuto che con scritto 23.02.2015 questa Corte ha invitato IS 1 ad emendare la sua richiesta;

preso atto che con scritto datato 3.03.2015, debitamente firmato, spedito il 5.03.2015 e ricevuto da questa Corte il 6.03.2015, IS 1 espone i motivi alla base della sua richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 14.03.2014 la Corte delle assise criminali di __________ ha emanato una sentenza di condanna a carico, tra l’altro, di IS 1 (inc. TPC __________);

                                         che la summenzionata decisione è passata in giudicato il medesimo giorno, non essendo stata impugnata (cfr. art. 437 cpv. 1 e 2 CPP);

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Tribunale penale cantonale a questa Corte il 18.02.2015 ed emendata con scritto datato 3.03.2015 – IS 1 chiede di essere autorizzato a visionare i verbali di udienza del procedimento penale in questione "(…) trattandosi di atti e documenti necessari per la mia difesa, nel procedimento di riconoscimento della sentenza elvetica, promosso dalla Procura della Repubblica, presso la Corte d’Appello di __________. Essendo imminente l’udienza per la decisione di merito. (…)" (scritto datato 3.03.2015, doc. CRP 3);

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna 14.03.2014 (inc. TPC __________), passata in giudicato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza 14.03.2014 (inc. TPC __________) e dei relativi verbali, considerato che il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte e ritenuto inoltre che egli necessiterebbe della citata documentazione dinanzi alle autorità penali __________;

                                         che di conseguenza il verbale del dibattimento datato 14.01.2014, il verbale del dibattimento datato 7.03.2014, il verbale d’interrogatorio degli imputati (allegato 1 al verbale del dibattimento) datato 7.03.2014, il dispositivo della sentenza (allegato 2 al verbale del dibattimento) datato 14.03.2014 e infine la sentenza 14.03.2014 dell’incarto TPC __________ vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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