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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.05.2014 60.2014.149

6 maggio 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·599 parole·~3 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2014.149  

Lugano 6 maggio 2014/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/17.04.2014 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione di un decreto di abbandono che la riguarda personalmente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che a seguito della denuncia/querela 20.08.2013 sporta da __________ nei confronti di IS 1 in relazione ai fatti accaduti il 2.06.2013, in territorio di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultima per le ipotesi di reato di ingiuria, discriminazione razziale e atti contro la pubblica incolumità (inc. MP __________) sfociato nel decreto di abbandono emanato il 21.02.2014 dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (ABB __________);

                                         che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 322 cpv. 2 CPP e 393 ss. CPP: il medesimo è dunque regolarmente passato in giudicato;

                                         che con la presente istanza IS 1 chiede di ottenere la trasmissione del summenzionato decreto;

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico e l’accusatrice privata del procedimento penale in questione, nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di imputata) al medesimo;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di indicare i motivi alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, dell’ABB __________ (passato in giudicato) emanato il 21.02.2014 a suo carico, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;

                                         che il postulato decreto le è comunque già stato inviato dopo la sua emanazione (cfr. intimazione);

                                         che di conseguenza il decreto di abbandono 21.02.2014 (ABB __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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