Incarto n. 60.2014.149
Lugano 6 maggio 2014/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.04.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di un decreto di abbandono che la riguarda personalmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia/querela 20.08.2013 sporta da __________ nei confronti di IS 1 in relazione ai fatti accaduti il 2.06.2013, in territorio di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultima per le ipotesi di reato di ingiuria, discriminazione razziale e atti contro la pubblica incolumità (inc. MP __________) sfociato nel decreto di abbandono emanato il 21.02.2014 dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (ABB __________);
che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 322 cpv. 2 CPP e 393 ss. CPP: il medesimo è dunque regolarmente passato in giudicato;
che con la presente istanza IS 1 chiede di ottenere la trasmissione del summenzionato decreto;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico e l’accusatrice privata del procedimento penale in questione, nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di imputata) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di indicare i motivi alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, dell’ABB __________ (passato in giudicato) emanato il 21.02.2014 a suo carico, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che il postulato decreto le è comunque già stato inviato dopo la sua emanazione (cfr. intimazione);
che di conseguenza il decreto di abbandono 21.02.2014 (ABB __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera