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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2011 17.2011.2

8 febbraio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·459 parole·~2 min·6

Riassunto

Irricevibilità dell'istanza di revisione di decreto d'accusa proposta dal curatore dell'imputato

Testo integrale

Incarto n. 17.2011.2

Locarno 8 febbraio 2011/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Item

segretaria:

Dell'Oro, vicecancelliera

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sull’istanza di revisione presentata il 17 gennaio 2011 da

RI 1  

contro il decreto d’accusa emanato il 20 settembre 2010 dal procuratore pubblico nei confronti di   XY,    

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

                                   1.   Se dev'essere accolta l’istanza di revisione.

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Considerando

in fatto e in diritto:   

                                     -   che con scritto datato 17 gennaio 2011 RI 1 ha adito questa Corte chiedendo la revisione del decreto di accusa emanato in data 20 settembre 2010 nei confronti di XY, suo curatelato ex art. 393 cifra 2 CC;

                                     -   che nel caso concreto, la persona condannata nel decreto di accusa di cui viene chiesta la revisione è XY, mentre colui che ha presentato la richiesta di revisione è RI 1, curatore di quest’ultimo;

                                     -   che il curatore difetta manifestamente della legittimazione per proporre, a titolo personale, un’istanza di revisione contro una sentenza di condanna (in casu, un decreto d’accusa) emanata nei confronti del suo curatelato, ciò che implica l’irricevibilità della domanda;

                                     -   che anche se RI 1 non avesse inteso agire a titolo personale, ma in nome e per conto di XY, la sua istanza non avrebbe esito migliore in quanto la rappresentanza penale esula manifestamente dalle facoltà concesse al curatore ex art. 393 cifra 2 CC;

                                     -   che, vista la particolarità del caso, non si prelevano né tasse né spese di giustizia;

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   La domanda di revisione 17 gennaio 2011 è irricevibile.              

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                   3.   Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI  

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                              La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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