Incarto n. 17.2011.2
Locarno 8 febbraio 2011/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Item
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sull’istanza di revisione presentata il 17 gennaio 2011 da
RI 1
contro il decreto d’accusa emanato il 20 settembre 2010 dal procuratore pubblico nei confronti di XY,
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolta l’istanza di revisione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Considerando
in fatto e in diritto:
- che con scritto datato 17 gennaio 2011 RI 1 ha adito questa Corte chiedendo la revisione del decreto di accusa emanato in data 20 settembre 2010 nei confronti di XY, suo curatelato ex art. 393 cifra 2 CC;
- che nel caso concreto, la persona condannata nel decreto di accusa di cui viene chiesta la revisione è XY, mentre colui che ha presentato la richiesta di revisione è RI 1, curatore di quest’ultimo;
- che il curatore difetta manifestamente della legittimazione per proporre, a titolo personale, un’istanza di revisione contro una sentenza di condanna (in casu, un decreto d’accusa) emanata nei confronti del suo curatelato, ciò che implica l’irricevibilità della domanda;
- che anche se RI 1 non avesse inteso agire a titolo personale, ma in nome e per conto di XY, la sua istanza non avrebbe esito migliore in quanto la rappresentanza penale esula manifestamente dalle facoltà concesse al curatore ex art. 393 cifra 2 CC;
- che, vista la particolarità del caso, non si prelevano né tasse né spese di giustizia;
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La domanda di revisione 17 gennaio 2011 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.