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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.06.2019 15.2019.42

14 giugno 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·733 parole·~4 min·2

Riassunto

Avviso di pignoramento provvisorio. Termine di pagamento di 20 giorni indicato nel precetto esecutivo. Computo in caso di rigetto dell'opposizione

Testo integrale

Incarto n. 15.2019.42

Lugano 14 giugno 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 12 giugno 2019 da

 RI 1 (patrocinato dall’  PA 1 )  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento provvisorio emesso il 5 giugno 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1   (patrocinata dall’  PA 2 )  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 nei confronti di RI 1, il 5 giugno 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha emesso l’av­viso di pignoramento provvisorio, informando che vi avrebbe proceduto il 14 giugno 2019 al pomeriggio fino a concorrenza di fr. 704'028.35, spese e interessi compresi;

                                         che con il ricorso in esame, del 12 giugno 2019, l’escusso ne chiede l’accoglimento (e nella motivazione l’annullamento del pignoramento o quanto meno il “differimento dell’appuntamento”), sostenendo che la domanda dell’escutente di procedere al pignoramento provvisorio non rispetterebbe il termine di pagamento di 20 giorni stabilito dall’art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF e sarebbe di conseguenza nulla;

                                         che secondo l’art. 83 cpv. 1 LEF, spirato il termine di pagamento il creditore avente ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione può richiedere il pignoramento provvisorio se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento (art. 39 e 42 LEF);

                                         che a tale scopo, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto esecutivo, l’escutente deve presentare una domanda di continuazione dell’esecuzione (art. 88 cpv. 1 LEF), senza necessità per lui di precisare che richiede il pignoramento provvisorio (DTF 92 III 56 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 18 ad art. 83 LEF);

                                         che il termine (minimo) di pagamento menzionato dall’art. 83 cpv. 1 LEF è, nell’esecuzione in via di pignoramento, il termine di venti giorni dalla notificazione del precetto esecutivo all’escusso previsto dagli art. 69 cpv. 2 n. 2 e 88 cpv. 1 LEF (Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 88; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 18 ad art. 88 LEF);

                                         che nel caso in esame il precetto esecutivo è stato notificato al ricorrente il 31 agosto 2018;

                                         che la domanda di proseguimento dell’esecuzione è stata presentata il 4 giugno 2019, ovvero a un momento in cui il termine di pagamento di venti giorni era abbondantemente trascorso;

                                         che contrariamente al termine (massimo) di perenzione di un anno (art. 88 cpv. 2 LEF), quello minimo di pagamento non è sospeso durante la procedura di rigetto dell’opposizione (DTF 90 III 85, 124 III 81 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 88; contra: Vock/Meister-Müller, 3a ed. 2018, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 137 ad 5; Vock/Aepli-Wirz in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 1 ad art. 1 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 1 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 88 LEF; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 83 LEF; questi autori non si accorgono però che l’art. 88 cpv. 2 LEF non rinvia al termine minimo del cpv. 1 e che una sospensione di quest’ultimo non si giustifica perché nulla impedisce all’escusso di pagare il debito anche durante la procedura di rigetto);

                                         che, infondato, il ricorso va pertanto respinto senza necessità di una sua preventiva notifica alla controparte, stante l’esito della decisione;

                                         che la domanda di effetto sospensivo acclusa al ricorso diventa senza oggetto con l’emanazione del giudizio odierno;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –        .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano (brevi manu).

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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