Incarto n. 15.2019.42
Lugano 14 giugno 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 12 giugno 2019 da
RI 1 (patrocinato dall’ PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento provvisorio emesso il 5 giugno 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1 (patrocinata dall’ PA 2 )
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 nei confronti di RI 1, il 5 giugno 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha emesso l’avviso di pignoramento provvisorio, informando che vi avrebbe proceduto il 14 giugno 2019 al pomeriggio fino a concorrenza di fr. 704'028.35, spese e interessi compresi;
che con il ricorso in esame, del 12 giugno 2019, l’escusso ne chiede l’accoglimento (e nella motivazione l’annullamento del pignoramento o quanto meno il “differimento dell’appuntamento”), sostenendo che la domanda dell’escutente di procedere al pignoramento provvisorio non rispetterebbe il termine di pagamento di 20 giorni stabilito dall’art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF e sarebbe di conseguenza nulla;
che secondo l’art. 83 cpv. 1 LEF, spirato il termine di pagamento il creditore avente ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione può richiedere il pignoramento provvisorio se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento (art. 39 e 42 LEF);
che a tale scopo, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto esecutivo, l’escutente deve presentare una domanda di continuazione dell’esecuzione (art. 88 cpv. 1 LEF), senza necessità per lui di precisare che richiede il pignoramento provvisorio (DTF 92 III 56 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 18 ad art. 83 LEF);
che il termine (minimo) di pagamento menzionato dall’art. 83 cpv. 1 LEF è, nell’esecuzione in via di pignoramento, il termine di venti giorni dalla notificazione del precetto esecutivo all’escusso previsto dagli art. 69 cpv. 2 n. 2 e 88 cpv. 1 LEF (Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 88; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 18 ad art. 88 LEF);
che nel caso in esame il precetto esecutivo è stato notificato al ricorrente il 31 agosto 2018;
che la domanda di proseguimento dell’esecuzione è stata presentata il 4 giugno 2019, ovvero a un momento in cui il termine di pagamento di venti giorni era abbondantemente trascorso;
che contrariamente al termine (massimo) di perenzione di un anno (art. 88 cpv. 2 LEF), quello minimo di pagamento non è sospeso durante la procedura di rigetto dell’opposizione (DTF 90 III 85, 124 III 81 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 88; contra: Vock/Meister-Müller, 3a ed. 2018, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 137 ad 5; Vock/Aepli-Wirz in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 1 ad art. 1 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 1 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 88 LEF; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 83 LEF; questi autori non si accorgono però che l’art. 88 cpv. 2 LEF non rinvia al termine minimo del cpv. 1 e che una sospensione di quest’ultimo non si giustifica perché nulla impedisce all’escusso di pagare il debito anche durante la procedura di rigetto);
che, infondato, il ricorso va pertanto respinto senza necessità di una sua preventiva notifica alla controparte, stante l’esito della decisione;
che la domanda di effetto sospensivo acclusa al ricorso diventa senza oggetto con l’emanazione del giudizio odierno;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano (brevi manu).
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.