Incarto n. 15.2012.92
Lugano 13 settembre 2012 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 7 maggio 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione con cui ha ritenuto infruttuoso il sequestro n. __________ richiesto dalla ricorrente nei confronti di
PI 1 patr. dall’avv. PA 1, __________
viste le osservazioni 22 giugno 2012 di PI 1 e 30 agosto 2012 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 19 aprile 2012, il Pretore __________, statuendo sull’istanza di RI 1, fondata su un asserito credito di fr. 12'994,15, ha ordinato il sequestro del veicolo di marca Alfa Romeo 156 SW 1800 targata __________ intestata al debitore PI 1;
che il 23 aprile 2012, l’CO 1, in considerazione della vetustà del veicolo – si tratta di un modello del 09.2000, con circa km 186'000, collaudato nel marzo 2009 – e del cattivo stato di manutenzione (“veicolo in cattivo stato con l’interno rotto e macchiato ed i freni da cambiare”), gli ha attribuito un valore commerciale di fr. 100.--, e di conseguenza ha dichiarato il sequestro infruttuoso in applicazione dell’art. 92 cpv. 2 LEF (cfr. verbale del sequestro 23 aprile 2012, doc. C annesso alle osservazioni dell’Ufficio);
che il 7 maggio 2012, la sequestrante ha contestato la decisione dell’Ufficio, sostenendo che il veicolo era stato collaudato il 29 febbraio 2012, come indicato nel decreto di sequestro;
che l’escutente ha inoltre ritenuto che non fosse compito dell’Ufficio quantificarne le anomalie e chiesto se una perizia era stata eseguita per quanto concerne i freni (doc. D annesso alle osservazioni dell’Ufficio);
che con scritto 16 maggio 2012 (doc. E), l’Ufficio ha “confermato” il proprio operato, precisando di aver presunto che il ricavo del veicolo, vista la vetustà, l’elevato chilometraggio e il cattivo stato, non sarebbe stato superiore alle spese di procedura, e specificando di aver rinunciato a ricorrere all’ausilio di un perito per evitare ulteriore costi e di aver accertato che l’ultimo collaudo risaliva al 16 marzo 2009;
che con scritto 24 maggio 2012 (doc. F), l’escutente ha confermato la propria opposizione, facendo valere che il valore Eurotax del veicolo sarebbe di fr. 1'800.-- in caso di acquisto da parte di un commerciante e di fr. 3'300.-- in caso di rivendita, aggiungendo di considerare lo scritto quale ricorso all’autorità di vigilanza in caso di mancata accettazione delle sue richieste;
che nelle sue osservazioni al ricorso (doc. H), l’escusso ha condiviso l’operato dell’Ufficio e fatto valere la necessità del veicolo per motivi professionali;
ch’egli ha del resto precisato che, non potendo superare il collaudo, l’autovettura era stata lasciata in garage e sostituita con una Opel Corsa altrettanto vetusta, “grazie all’umanità del garagista amico del debitore”;
che giusta l’art. 97 cpv. 1 LEF, applicabile all’esecuzione del sequestro in virtù dell’art. 275 LEF, “il funzionario stima gli oggetti pignorati [rispettivamente sequestrati] facendosi assistere, ove occorra, da periti”;
che nel caso concreto, l’Ufficio, conformemente alla prassi abituale per la stima dei veicoli di serie di valore manifestamente esiguo, ha ritenuto di poter rinunciare all’ausilio di un perito;
che tale scelta, che rientra nel potere d’apprezzamento dell’Ufficio riconosciutogli dall’art. 97 cpv. 1 LEF (“ove occorra”), è sicuramente condivisibile nella fattispecie, visto il valore oggettivamente esiguo del veicolo – anche la ricorrente ammette che non supera fr. 1'800.--;
che la giurisprudenza ammette, in applicazione analogica con l’art. 9 cpv. 2 RFF, che le parti possano, entro il termine di ricorso contro il verbale di pignoramento o sequestro, chiedere una nuova perizia, anticipandone le spese (cfr. DTF 110 III 70; De Gottrau, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 14 ad art. 97);
che nella fattispecie, la ricorrente non ha però chiesto esplicitamente una perizia del valore del veicolo sequestrato;
che in ogni caso il valore Eurotax allegato – senza riscontro documentale – dalla ricorrente non è determinante nel caso in esame, poiché tale valore “è valido per veicoli aventi un grado di usura medio, naturalmente esenti da difetti, in stato di marcia e che permettono di circolare in tutta sicurezza. Secondo l'anno di prima immatricolazione e il chilometraggio, il veicolo deve essere in condizioni perfette. Il controllo obbligatorio è avvenuto entro gli ultimi 8 mesi. Le gomme devono avere ancora almeno il 50% del profilo. I controlli e i servizi sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni del costruttore” (condizioni standard delle valutazioni Eurotax, cfr. www.eu-rotaxglass.ch/img/ch/it/uc_sample.pdf);
che al contrario, l’Ufficio ha accertato, senza essere validamente contraddetto dalla ricorrente, che il veicolo sequestrato è in cattivo stato e che l’ultimo collaudo risale al 16 marzo 2009, sicché non sono date le condizioni per una valutazione secondo l’Eurotax, senza contare che il valore di realizzazione giusta l’art. 97 cpv. 1 LEF, pari al prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all'asta eseguita nei termini di legge, ossia a breve termine (cfr. CEF 30 maggio 2012, inc. 15.12.17, cons. 3), è generalmente inferiore al valore commerciale, che non dipende dagli stessi vincoli di legge, a prescindere poi del fattore di riduzione del prezzo connesso all’assenza di garanzia da parte dell’ufficio d’esecuzione (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. g RFF);
che in queste condizioni, è ineccepibile la decisione impugnata, giacché per l’art. 92 cpv. 2 LEF sono impignorabili “gli oggetti per i quali vi è senz’altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione” e che le spese di realizzazione ipotizzabili ammontano almeno a fr. 300.-- (cfr. CEF 6 ottobre 2008, inc. 15.08.63, cons. 6);
che la questione del valore dell’Opel Corsa è irrilevante, siccome il sequestro non può in linea di massima vertere su oggetti diversi di quelli indicati nel decreto di sequestro;
che il ricorso va pertanto parzialmente accolto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 92 cpv. 2, 97 cpv. 1, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; – __________
Comunicazione alla Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.