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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.09.2012 15.2012.92

13. September 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,108 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Veicolo in cattivo stato dichiarato impignorabile. Stima. Rinuncia all'ausilio di un perito. Potere d'apprezzamento dell'Ufficio. Non presa in considerazione del valore Eurotax

Volltext

Incarto n. 15.2012.92

Lugano 13 settembre 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 7 maggio 2012 di

RI 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione con cui ha ritenuto infruttuoso il sequestro n. __________ richiesto dalla ricorrente nei confronti di

PI 1 patr. dall’avv. PA 1, __________  

viste le osservazioni 22 giugno 2012 di PI 1 e 30 agosto 2012 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il 19 aprile 2012, il Pretore __________, statuendo sull’istanza di RI 1, fondata su un asserito credito di fr. 12'994,15, ha ordinato il sequestro del veicolo di marca Alfa Romeo 156 SW 1800 targata __________ intestata al debitore PI 1;

                                         che il 23 aprile 2012, l’CO 1, in considerazione della vetustà del veicolo – si tratta di un modello del 09.2000, con circa km 186'000, collaudato nel marzo 2009 – e del cattivo stato di manutenzione (“veicolo in cattivo stato con l’interno rotto e macchiato ed i freni da cambiare”), gli ha attribuito un valore commerciale di fr. 100.--, e di conseguenza ha dichiarato il sequestro infruttuoso in applicazione dell’art. 92 cpv. 2 LEF (cfr. verbale del sequestro 23 aprile 2012, doc. C annesso alle osservazioni dell’Uf­ficio);

                                         che il 7 maggio 2012, la sequestrante ha contestato la decisione dell’Ufficio, sostenendo che il veicolo era stato collaudato il 29 febbraio 2012, come indicato nel decreto di sequestro;

                                         che l’escutente ha inoltre ritenuto che non fosse compito dell’Uf­ficio quantificarne le anomalie e chiesto se una perizia era stata eseguita per quanto concerne i freni (doc. D annesso alle osservazioni dell’Ufficio);

                                         che con scritto 16 maggio 2012 (doc. E), l’Ufficio ha “confermato” il proprio operato, precisando di aver presunto che il ricavo del veicolo, vista la vetustà, l’elevato chilometraggio e il cattivo stato, non sarebbe stato superiore alle spese di procedura, e specificando di aver rinunciato a ricorrere all’ausilio di un perito per evitare ulteriore costi e di aver accertato che l’ultimo collaudo risaliva al 16 marzo 2009;

                                         che con scritto 24 maggio 2012 (doc. F), l’escutente ha confermato la propria opposizione, facendo valere che il valore Eurotax del veicolo sarebbe di fr. 1'800.-- in caso di acquisto da parte di un commerciante e di fr. 3'300.-- in caso di rivendita, aggiungendo di considerare lo scritto quale ricorso all’autorità di vigilanza in caso di mancata accettazione delle sue richieste;

                                         che nelle sue osservazioni al ricorso (doc. H), l’escusso ha condiviso l’operato dell’Ufficio e fatto valere la necessità del veicolo per motivi professionali;

                                         ch’egli ha del resto precisato che, non potendo superare il collaudo, l’autovettura era stata lasciata in garage e sostituita con una Opel Corsa altrettanto vetusta, “grazie all’umanità del garagista amico del debitore”;

                                         che giusta l’art. 97 cpv. 1 LEF, applicabile all’esecuzione del sequestro in virtù dell’art. 275 LEF, “il funzionario stima gli oggetti pignorati [rispettivamente sequestrati] facendosi assistere, ove occorra, da periti”;

                                         che nel caso concreto, l’Ufficio, conformemente alla prassi abituale per la stima dei veicoli di serie di valore manifestamente esiguo, ha ritenuto di poter rinunciare all’ausilio di un perito;

                                         che tale scelta, che rientra nel potere d’apprezzamento dell’Uffi­cio riconosciutogli dall’art. 97 cpv. 1 LEF (“ove occorra”), è sicuramente condivisibile nella fattispecie, visto il valore oggettivamente esiguo del veicolo – anche la ricorrente ammette che non supera fr. 1'800.--;

                                         che la giurisprudenza ammette, in applicazione analogica con l’art. 9 cpv. 2 RFF, che le parti possano, entro il termine di ricorso contro il verbale di pignoramento o sequestro, chiedere una nuova perizia, anticipandone le spese (cfr. DTF 110 III 70; De Gottrau, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Mo­na­co 2005, n. 14 ad art. 97);

                                         che nella fattispecie, la ricorrente non ha però chiesto esplicitamente una perizia del valore del veicolo sequestrato;

                                         che in ogni caso il valore Eurotax allegato – senza riscontro documentale – dalla ricorrente non è determinante nel caso in esame, poiché tale valore “è valido per veicoli aventi un grado di usura medio, naturalmente esenti da difetti, in stato di marcia e che permettono di circolare in tutta sicurezza. Secondo l'anno di prima immatricolazione e il chilometraggio, il veicolo deve essere in condizioni perfette. Il controllo obbligatorio è avvenuto entro gli ultimi 8 mesi. Le gomme devono avere ancora almeno il 50% del profilo. I controlli e i servizi sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni del costruttore” (condizioni standard delle valutazioni Eurotax, cfr. www.eu-rotaxglass.ch/img/ch/it/uc_sample.pdf);

                                         che al contrario, l’Ufficio ha accertato, senza essere validamente contraddetto dalla ricorrente, che il veicolo sequestrato è in cattivo stato e che l’ultimo collaudo risale al 16 marzo 2009, sicché non sono date le condizioni per una valutazione secondo l’Eurotax, senza contare che il valore di realizzazione giusta l’art. 97 cpv. 1 LEF, pari al prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all'asta eseguita nei termini di legge, ossia a breve termine (cfr. CEF 30 maggio 2012, inc. 15.12.17, cons. 3), è generalmente inferiore al valore commerciale, che non dipende dagli stessi vincoli di legge, a prescindere poi del fattore di riduzione del prezzo connesso all’assenza di garanzia da parte dell’uf­ficio d’esecuzione (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. g RFF);

                                         che in queste condizioni, è ineccepibile la decisione impugnata, giacché per l’art. 92 cpv. 2 LEF sono impignorabili “gli oggetti per i quali vi è senz’altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione” e che le spese di realizzazione ipotizzabili ammontano almeno a fr. 300.-- (cfr. CEF 6 ottobre 2008, inc. 15.08.63, cons. 6);

                                         che la questione del valore dell’Opel Corsa è irrilevante, siccome il sequestro non può in linea di massima vertere su oggetti diversi di quelli indicati nel decreto di sequestro;

                                         che il ricorso va pertanto parzialmente accolto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 92 cpv. 2, 97 cpv. 1, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–; – __________  

                                         Comunicazione alla Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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