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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.03.2012 15.2012.32

7 marzo 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·423 parole·~2 min·4

Riassunto

Ricorso contro verbale di ritenzione. Ricorso tardivo

Testo integrale

Incarto n. 15.2012.32

Lugano 7 marzo 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 27 febbraio 2012 di

RI 1  titolare della ditta   

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, e meglio contro il verbale per la formazione di un inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione del locatore (n. __________) promossa nei confronti del ricorrente da

 PI 1    

viste le osservazioni 1° marzo 2012 dell’UEF di Mendrisio;

ritenuto inutile, visto l’esisto del giudizio, dare l’occasione al procedente di determinarsi sul ricorso (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia;

                                         che nel caso concreto, risulta dall’estratto Track & Trace relativo alla raccomandata con cui l’Ufficio ha comunicato il verbale impugnato all’escusso ch’egli l’ha ritirato già il 17 febbraio 2012;

                                         che il termine di ricorso scadeva quindi lunedì 27 febbraio 2012 (cfr. art. 31 LEF e 142 cpv. 1 CPC);

                                         che, siccome il ricorrente ha consegnato il ricorso a mano all’UEF di Mendrisio solo il 1° marzo 2012, esso si rivela tardivo, dal momento che il termine è considerato osservato solo se il ricorso è consegnato al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 31 LEF e 142 cpv. 1 e 143 cpv. 1 CPC);

                                         che la data indicata sull’atto ricorsuale è quindi irrilevante;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 31 LEF; 142, 143 CPC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a: –    

                                                                      –    unitamente al ricorso.

                                          Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                               Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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