Incarto n. 15.2012.32
Lugano 7 marzo 2012 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 27 febbraio 2012 di
RI 1 titolare della ditta
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, e meglio contro il verbale per la formazione di un inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione del locatore (n. __________) promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni 1° marzo 2012 dell’UEF di Mendrisio;
ritenuto inutile, visto l’esisto del giudizio, dare l’occasione al procedente di determinarsi sul ricorso (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia;
che nel caso concreto, risulta dall’estratto Track & Trace relativo alla raccomandata con cui l’Ufficio ha comunicato il verbale impugnato all’escusso ch’egli l’ha ritirato già il 17 febbraio 2012;
che il termine di ricorso scadeva quindi lunedì 27 febbraio 2012 (cfr. art. 31 LEF e 142 cpv. 1 CPC);
che, siccome il ricorrente ha consegnato il ricorso a mano all’UEF di Mendrisio solo il 1° marzo 2012, esso si rivela tardivo, dal momento che il termine è considerato osservato solo se il ricorso è consegnato al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 31 LEF e 142 cpv. 1 e 143 cpv. 1 CPC);
che la data indicata sull’atto ricorsuale è quindi irrilevante;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 31 LEF; 142, 143 CPC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a: –
– unitamente al ricorso.
Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.