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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.04.2008 15.2008.23

14 aprile 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·441 parole·~2 min·2

Riassunto

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Irricevibilità delle censure relative all'importo del credito posto in esecuzione e ad asserite mancanze dell'Ufficio non sostanziate né motivate

Testo integrale

Incarto n. 15.2008.23

Lugano 14 aprile 2008 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 28 febbraio 2008 di

RI 1 rappr. dal padre RA 1  

contro  

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente dal

PI 1  

viste le osservazioni 11 marzo del PI 1 e 26 marzo 2008 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il PI 1 procede contro la ricorrente per l’incasso di fr. 925.-- oltre interessi e spese;

                                         che il 25 febbraio 2008, l’CO 1 ha pignorato il fondo mapp. n. __________ RFD di __________, di cui la ricorrente è proprietaria (e sul quale grava a favore dei suoi genitori un diritto di abitazione vita natural durante);

                                         che il 28 febbraio 2008, il padre della ricorrente (minorenne), quale suo rappresentante legale, ha contestato il verbale di pignoramento, affermando che l’ammontare del debito non sarebbe conforme alla realtà;

                                         che le censure della ricorrente relative all’importo della pretesa posta in esecuzione sono già state respinte dal Giudice di pace del circolo di __________ con sentenza del 27 novembre 2006, confermata in ultima istanza dal Tribunale federale il 13 marzo 2007, con cui ha rigettato in modo definitivo l’opposizione interposta da RI 1;

                                         che né l’CO 1 né la Camera di esecuzione e fallimenti sono competenti per riesaminare detta sentenza;

                                         che per il resto la critica generica rivolta al comportamento dell’CO 1 non è né specificata né motivata, nemmeno sommariamente, ed è pertanto irricevibile (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti [LPR, RL 3.5.1.2]);

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 112 LEF; 7 cpv. 3 lett. b LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 28 febbraio 2008 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – RA 1, __________;

                                                                   – PI 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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