Incarto n. 15.2008.23
Lugano 14 aprile 2008 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 28 febbraio 2008 di
RI 1 rappr. dal padre RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente dal
PI 1
viste le osservazioni 11 marzo del PI 1 e 26 marzo 2008 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il PI 1 procede contro la ricorrente per l’incasso di fr. 925.-- oltre interessi e spese;
che il 25 febbraio 2008, l’CO 1 ha pignorato il fondo mapp. n. __________ RFD di __________, di cui la ricorrente è proprietaria (e sul quale grava a favore dei suoi genitori un diritto di abitazione vita natural durante);
che il 28 febbraio 2008, il padre della ricorrente (minorenne), quale suo rappresentante legale, ha contestato il verbale di pignoramento, affermando che l’ammontare del debito non sarebbe conforme alla realtà;
che le censure della ricorrente relative all’importo della pretesa posta in esecuzione sono già state respinte dal Giudice di pace del circolo di __________ con sentenza del 27 novembre 2006, confermata in ultima istanza dal Tribunale federale il 13 marzo 2007, con cui ha rigettato in modo definitivo l’opposizione interposta da RI 1;
che né l’CO 1 né la Camera di esecuzione e fallimenti sono competenti per riesaminare detta sentenza;
che per il resto la critica generica rivolta al comportamento dell’CO 1 non è né specificata né motivata, nemmeno sommariamente, ed è pertanto irricevibile (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti [LPR, RL 3.5.1.2]);
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 112 LEF; 7 cpv. 3 lett. b LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 28 febbraio 2008 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – RA 1, __________;
– PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.