Incarto n. 15.2006.4
Lugano 22 maggio 2006 EC/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 dicembre 2005 di
RI 1 rappr. da RA 1
contro
l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
PI 1PI 1
in tema di notifica di precetto esecutivo;
viste le osservazioni 11 gennaio 2006 dell¿CO 1;
richiamati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ dell¿CO 1 RI 1 procede contro PI 1 per l¿incasso di fr. 5'713.40 oltre accessori;
che, andato vano il tentativo di notificazione del precetto esecutivo per il tramite di invio postale, l'Ufficio ha fatto capo al Comune di domicilio dell'escussa per procedere all'intimazione personale;
che, con scritto 30 maggio 2005, l¿incaricato del Comune di __________ ha comunicato all¿Ufficio di non aver potuto procedere alla notifica, senza indicarne i motivi;
che il 9 giugno successivo l¿Ufficio ha comunicato all¿escussa che il 18 aprile 2005 era stata avviata nei suoi confronti una procedura esecutiva e che il relativo precetto non le era potuto essere intimato;
che contestualmente l¿Ufficio ha fissato ad PI 1 un termine di 10 giorni per presentarsi a ritirare l¿atto esecutivo, con la comminatoria dell'intimazione nelle vie edittali;
che, silente l'escussa, il __________ luglio 2005 l¿Ufficio le ha notificato il precetto esecutivo mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale n. __________;
che, avendo la creditrice chiesto il proseguimento dell¿esecuzione, il 22 settembre 2005 l¿Ufficio ha emesso l¿avviso di pignoramento;
che con il provvedimento impugnato, di data 7 dicembre 2005, l¿CO 1, considerata "la reclamazione verbale" della debitrice secondo cui essa non avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione a causa di malattia e tenuto conto "come effettivamente dagli atti risulti poco chiaro il motivo che ha portato alla notifica del PE sul FUC N. .. ecc." ha deciso:
· di annullare la notifica del precetto esecutivo del 12 luglio 2005;
· di notificare nuovamente lo stesso precetto esecutivo, verosimilmente personalmente all'escussa in data 6 dicembre 2005 al quale essa ha interposto seduta stante opposizione;
· di annullare l'avviso di pignoramento 22 settembre 2005;
· di intimare la stessa decisione all'escussa e alla società procedente;
che con tempestivo ricorso 23 dicembre 2005 RI 1 chiede l'annullamento del provvedimento 7 dicembre 2005 dell¿CO 1, atteso che la pretesa malattia dell'escussa non è stata dimostrata, che la pubblicazione del precetto esecutivo sul FUC "gode di pubblica fede" e che la debitrice non ha interposto regolare opposizione, osservando peraltro come in concreto fossero stati presenti tutti i presupposti per la notificazione edittale;
che delle osservazioni 11 gennaio 2006 dell¿CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nel seguito;
che per l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;
che -secondo l¿art. 64 cpv. 2 LEF- quando nei predetti luoghi non si trovi né il debitore, né persona adulta della sua famiglia, né suoi impiegati, l¿atto esecutivo viene consegnato a un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore;
che nel caso in cui il destinatario non sia reperibile, l¿Ufficio deve procedere alla notificazione tramite pubblicazione quale ultimo mezzo possibile (cfr. i combinati art. 35 e 66 cpv. 4 cifra 2 LEF; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, N. 20 ad art. 66);
che in virtù dell'art. 17 cpv. 1 LEF, eccetto i casi nei quali la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il ricorso all¿autorità cantonale di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o di un errore di apprezzamento;
che il ricorso deve tuttavia essere presentato entro dieci giorni (cinque nell¿esecuzione in via cambiaria) da quando il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);
che la notifica di un atto esecutivo in via edittale, quando sia in contrasto con i requisiti dell¿art. 66 LEF, non è nulla, ma dev¿essere contestata con ricorso entro 10 giorni dal momento in cui l¿escusso ha avuto conoscenza della pubblicazione che ritiene irregolare (DTF 75 III 83 s., cons. 1; Angst, op. cit., n. 20 ad art. 66; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 59 ad art. 66);
che qualora l¿escusso venga a conoscenza di un atto esecutivo successivo a quello irregolarmente notificato (ad esempio, la prosecuzione dell¿esecuzione), gli è consentito impugnare entrambi gli atti, rispettando lo stesso termine di ricorso, computato dalla notifica dell¿ultimo provvedimento impugnato (DTF 75 III 83 e segg.);
che entro il termine di ricorso dell¿art. 17 cpv. 1 LEF, oppure - in caso di ricorso - entro il termine per la trasmissione delle proprie osservazioni all¿Autorità di vigilanza (art. 9 cpv. 5 LPR), l¿organo d¿esecuzione può riconsiderare liberamente il provvedimento controverso, annullandolo o modificandolo mediante nuova formale decisione suscettibile a sua volta di essere impugnata (cfr. art. 17 cpv. 4 LEF, DTF 67 III 163 cons. 1; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 1. 3 e 4 ad art. 9 LPR, n. 2.1 e 2.2 ad art. 11 LPR; Amonn/ Walther, op. cit., § 6 n. 64 p. 50);
che l'atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta al medesimo organo d'esecuzione forzata che ha preso il provvedimento impugnato (art. 7 cpv. 1 LPR);
che nel caso in esame, in occasione della consegna personale del precetto esecutivo, avvenuta il 6 dicembre 2005, PI 1 non ha formulato ricorso -ai sensi dell'art. 17 LEFcontro la notifica in via edittale e all¿emissione dell¿avviso di pignoramento, limitandosi a formulare una ¿reclamazione verbale¿ (cfr. provvedimento impugnato);
che in considerazione della circostanza che anche in assenza di ricorso, entro il termine per proporlo, l¿organo di esecuzione può riconsiderare il proprio provvedimento, resta da esaminare se il 7 dicembre 2005 (data del provvedimento impugnato) tale termine fosse o no scaduto;
che dalle osservazioni al ricorso dall¿Ufficio emerge che la debitrice già nel mese di settembre 2005 era venuta a conoscenza dell¿avviso di pignoramento, atteso che ricevuto tale provvedimento di data 22 settembre 2005 ella ha comunicato all¿Ufficio tramite invio fax di contestare il credito;
che pertanto il 7 dicembre 2005 il termine per interporre ricorso contro la notificazione nelle vie edittali era ampiamente scaduto;
che di conseguenza l¿CO 1 non poteva, riconsiderando una sua precedente decisione, annullare la notifica del precetto mediante pubblicazione, né annullare il conseguente avviso di pignoramento, né -tantomeno- procedere a una nuova notifica personale atta a far risorgere il temine per interporre opposizione;
che pertanto -in accoglimento del ricorso 23 dicembre 2005 di RI 1- il provvedimento 7 dicembre 2005 dev'essere annullato;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e che non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
motivi per i quali,
richiamati gli art. 17, 35, 64, 66, 69 LEF; 7 cpv. 1, 9 cpv. 5 LPR; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 dicembre 2005 di RI 1, __________, è accolto.
§ Di conseguenza è annullato il provvedimento 7 dicembre 2005 dell¿CO 1 nell¿ambito dell¿esecuzione n. __________.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione:
- avv. RA 1, __________;
- PI 1, __________.
Comunicazione all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario