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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.05.2006 15.2006.4

22. Mai 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,283 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Notifica di precetto esecutivo nelle vie edittali. Provvedimento di riconsiderazione dell'Ufficio.

Volltext

Incarto n. 15.2006.4

Lugano 22 maggio 2006 EC/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 dicembre 2005 di

RI 1  rappr. da  RA 1   

  contro  

l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

PI 1PI 1    

in tema di notifica di precetto esecutivo;

viste le osservazioni 11 gennaio 2006 dell¿CO 1;

richiamati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                               che con precetto esecutivo n. __________ dell¿CO 1 RI 1 procede contro PI 1 per l¿incasso di fr. 5'713.40 oltre accessori;

                                               che, andato vano il tentativo di notificazione del precetto esecutivo per il tramite di invio postale, l'Ufficio ha fatto capo al Comune di domicilio dell'escussa per procedere all'intimazione personale;

                                               che, con scritto 30 maggio 2005, l¿incaricato del Comune di __________ ha comunicato all¿Ufficio di non aver potuto procedere alla notifica, senza indicarne i motivi;

                                               che il 9 giugno successivo l¿Ufficio ha comunicato all¿escussa che il 18 aprile 2005 era stata avviata nei suoi confronti una procedura esecutiva e che il relativo precetto non le era potuto essere intimato;

                                               che contestualmente l¿Ufficio ha fissato ad PI 1 un termine di 10 giorni per presentarsi a ritirare l¿atto esecutivo, con la comminatoria dell'intimazione nelle vie edittali;

                                               che, silente l'escussa, il __________ luglio 2005 l¿Ufficio le ha notificato il precetto esecutivo mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale n. __________;

                                                che, avendo la creditrice chiesto il proseguimento dell¿esecuzione, il 22 settembre 2005 l¿Ufficio ha emesso l¿avviso di pignoramento;

                                               che con il provvedimento impugnato, di data 7 dicembre 2005, l¿CO 1, considerata "la reclamazione verbale" della debitrice secondo cui essa non avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione a causa di malattia e tenuto conto "come effettivamente dagli atti risulti poco chiaro il motivo che ha portato alla notifica del PE sul FUC N. .. ecc." ha deciso:

·        di annullare la notifica del precetto esecutivo del 12 luglio 2005;

·        di notificare nuovamente lo stesso precetto esecutivo, verosimilmente personalmente all'escussa in data 6 dicembre 2005 al quale essa ha interposto seduta stante opposizione;

·        di annullare l'avviso di pignoramento 22 settembre 2005;

·        di intimare la stessa decisione all'escussa e alla società procedente;

       che con tempestivo ricorso 23 dicembre 2005 RI 1 chiede l'annullamento del provvedimento 7 dicembre 2005 dell¿CO 1, atteso che la pretesa malattia dell'escussa non è stata dimostrata, che la pubblicazione del precetto esecutivo sul FUC "gode di pubblica fede" e che la debitrice non ha interposto regolare opposizione, osservando peraltro come in concreto fossero stati presenti tutti i presupposti per la notificazione edittale;

                                               che delle osservazioni 11 gennaio 2006 dell¿CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nel seguito;

                                               che per l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;

                                               che -secondo l¿art. 64 cpv. 2 LEF- quando nei predetti luoghi non si trovi né il debitore, né persona adulta della sua famiglia, né suoi impiegati, l¿atto esecutivo viene consegnato a un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore;

                                               che nel caso in cui il destinatario non sia reperibile, l¿Ufficio deve procedere alla notificazione tramite pubblicazione quale ultimo mezzo possibile (cfr. i combinati art. 35 e 66 cpv. 4 cifra 2 LEF; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, N. 20 ad art. 66);

                                               che in virtù dell'art. 17 cpv. 1 LEF, eccetto i casi nei quali la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il ricorso all¿autorità cantonale di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o di un errore di apprezzamento;

                                               che il ricorso deve tuttavia essere presentato entro dieci giorni (cinque nell¿esecuzione in via cambiaria) da quando il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);

                                               che la notifica di un atto esecutivo in via edittale, quando sia in contrasto con i requisiti dell¿art. 66 LEF, non è nulla, ma dev¿essere contestata con ricorso entro 10 giorni dal momento in cui l¿escusso ha avuto conoscenza della pubblicazione che ritiene irregolare (DTF 75 III 83 s., cons. 1; Angst, op. cit., n. 20 ad art. 66; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 59 ad art. 66);

                                               che qualora l¿escusso venga a conoscenza di un atto esecutivo successivo a quello irregolarmente notificato (ad esempio, la prosecuzione dell¿esecuzione), gli è consentito impugnare entrambi gli atti, rispettando lo stesso termine di ricorso, computato dalla notifica dell¿ultimo provvedimento impugnato (DTF 75 III 83 e segg.);

                                               che entro il termine di ricorso dell¿art. 17 cpv. 1 LEF, oppure - in caso di ricorso - entro il termine per la trasmissione delle proprie osservazioni all¿Autorità di vigilanza (art. 9 cpv. 5 LPR), l¿organo d¿esecuzione può riconsiderare liberamente il provvedimento controverso, annullandolo o modificandolo mediante nuova formale decisione suscettibile a sua volta di essere impugnata (cfr. art. 17 cpv. 4 LEF, DTF 67 III 163 cons. 1; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 1. 3 e 4 ad art. 9 LPR, n. 2.1 e 2.2 ad art. 11 LPR; Amonn/ Walther, op. cit., § 6 n. 64 p. 50);

                                               che l'atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta al medesimo organo d'esecuzione forzata che ha preso il provvedimento impugnato (art. 7 cpv. 1 LPR);

                                               che nel caso in esame, in occasione della consegna personale del precetto esecutivo, avvenuta il 6 dicembre 2005, PI 1 non ha formulato ricorso -ai sensi dell'art. 17 LEFcontro la notifica in via edittale e all¿emissione dell¿avviso di pignoramento, limitandosi a formulare una ¿reclamazione verbale¿ (cfr. provvedimento impugnato);

                                               che in considerazione della circostanza che anche in assenza di ricorso, entro il termine per proporlo, l¿organo di esecuzione può riconsiderare il proprio provvedimento, resta da esaminare se il 7 dicembre 2005 (data del provvedimento impugnato) tale termine fosse o no scaduto;

                                               che dalle osservazioni al ricorso dall¿Ufficio emerge che la debitrice già nel mese di settembre 2005 era venuta a conoscenza dell¿avviso di pignoramento, atteso che ricevuto tale provvedimento di data 22 settembre 2005 ella ha comunicato all¿Ufficio tramite invio fax di contestare il credito;

                                               che pertanto il 7 dicembre 2005 il termine per interporre ricorso contro la notificazione nelle vie edittali era ampiamente scaduto;

                                               che di conseguenza l¿CO 1 non poteva, riconsiderando una sua precedente decisione, annullare la notifica del precetto mediante pubblicazione, né annullare il conseguente avviso di pignoramento, né -tantomeno- procedere a una nuova notifica personale atta a far risorgere il temine per interporre opposizione;

                                               che pertanto -in accoglimento del ricorso 23 dicembre 2005 di RI 1- il provvedimento 7 dicembre 2005 dev'essere annullato;

                                              che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e che non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

motivi per i quali,

richiamati gli art. 17, 35, 64, 66, 69 LEF; 7 cpv. 1, 9 cpv. 5 LPR; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:                     1.    Il ricorso 23 dicembre 2005 di RI 1, __________, è accolto.

                                          §     Di conseguenza è annullato il provvedimento 7 dicembre 2005 dell¿CO 1 nell¿ambito dell¿esecuzione n. __________.

                                          2.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          3.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.        Intimazione:

- avv. RA 1, __________;

                                       - PI 1, __________.

                                                 Comunicazione all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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