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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.10.2005 15.2005.99

26 ottobre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·403 parole·~2 min·2

Riassunto

Comminatoria di fallimento. Asserita opposizione. Assenza di prova.

Testo integrale

Incarto n. 15.2005.99

Lugano 26 ottobre 2005 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 22 agosto 2005 di

RI 1   

contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comminatoria di fallimento del 18 agosto 2005 emessa nell’esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente da

 PI 1   rappr. da RA 1   

viste le osservazioni 1° settembre 2005 di PI 1 e 5 settembre 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che la ricorrente contesta la procedura esecutiva, affermando di aver interposto opposizione;

                                         che essa non ha però prodotto nessun documento a dimostrazione della sua affermazione;

                                         che essa, d’altronde, non trova riscontri né nelle osservazioni 5 settembre 2005 dell’CO 1 né nell’incarto;

                                         che l’8 settembre 2005, questa Camera, per scritto, ha invitato la ricorrente a indicare le circostanze in cui ha avuto conoscenza del precetto esecutivo e ha interposto opposizione, nonché a produrre eventuali documenti idonei a sostanziare le sue risposte;

                                         che essa non ha ritirato l’invio raccomandato nel termine di giacenza postale;

                                         che lo scritto è comunque da considerare notificato alla scadenza di detto termine, siccome la ricorrente doveva aspettarsi comunicazioni di questa Camera, che aveva adito lei stessa;

                                         che la prova dell’avvenuta opposizione spetta all’escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 27 ad art. 74);

                                         che in concreto la ricorrente non ha portato questa prova;

                                         che essa non allega altre censure suscettibili d’inficiare la validità della comminatoria di fallimento;

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 74, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 22 agosto 2005 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                   – RA 1, __________

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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